Il parere negativo della Soprintendenza in sede di Conferenza di Servizi non richiede il preavviso di diniego ex art 10 bis L. 241/90
La sentenza del TAR veneto n. 1349 del 2012 decide un ricorso col quale è stato impugnato il parere reso, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 12 del D.lgs 387/2003, dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Scrive il TAR: "tale parere non doveva essere preceduto dalla comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990, come invece lamentato dalla ricorrente, posto che non costituisce l'atto conclusivo del procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del D.lgs 387/2003, ma solo un parere vincolante, il quale, benché idoneo (avendo anche determinato uno stallo del procedimento) a radicare un interesse alla sua immediata impugnazione, non costituisce e non sostituisce il provvedimento finale, rispetto al quale solo può concepirsi la necessità della comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990".
Mi sembra che il TAR non abbia considerato che il comma 8 dell’art. 146 del decreto legislativo 42 del 2004 stabilisce che: “Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati
il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”. A meno che si ritenga che la situazione non sia quella del comma 8, visto che la sentenza fa riferimento alla conferenza di servizi. Ma non si potrebbe pensare all’analogia?
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