Questioni in materia di occupazione d’urgenza e di esproprio

21 Lug 2017
21 Luglio 2017

Una sentenza del TAR Veneto esamina varie questioni in materia di occupazione di urgenza e di esproprio, affermando che:

  • la competenza a emanare i provvedimenti di occupazione spetta al dirigente e non al sindaco, anche se si tratti di attuare un piano particolareggiato;
  •  ai termini di inizio della procedura espropriativa e dei lavori va riconosciuta natura meramente ordinatoria, con il corollario che la loro inosservanza non comporta di per sé la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità;
  • la redazione dello stato di consistenza non deve precedere il decreto di occupazione di urgenza;
  • il decreto di occupazione di urgenza non richiede la contestuale determinazione della relativa indennità;
  • la occupazione di urgenza non richiede la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento;
  • la mancata notifica degli atti espropriativi ai proprietari effettivi, diversi da quelli indicati in catasto, non soltanto non assume carattere invalidante degli atti espropriativi stessi, ma nemmeno legittima una difesa tardiva da parte di questi ultimi;
  • né l’avvenuta effettiva corresponsione dell’indennità di espropriazione al proprietario, né tantomeno la previa determinazione di quella definitiva (C.d.S., Sez. IV, 20 marzo 1992 n. 306) costituiscono requisito di validità e/o legittimità del decreto di esproprio, essendo sufficiente che detta indennità, quand’anche provvisoria, sia stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti


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