Il PRG può stabilire che la fascia di rispetto stradale non esprima una cubatura (e ciò non contrasta col codice della strada)
La questione è esaminata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6319 del 2012.
L'interessato contestava l’art. 13 delle NTA del PRG, secondo il quale “le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura”.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermato la sentenza del TAR Puglia di Lecce n. 1798/2011, secondo la quale il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale”, non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguardante una generalità di beni.
Scrive il Consiglio di Stato: "l’appellante affida le sue ragioni alla tesi della disapplicabilità della norma in preteso contrasto con l’art. 18 del Codice della strada e 28 del nuovo regolamento di esecuzione.
La tesi è tuttavia del tutto priva di fondamento: il presupposto della disapplicazione di atti normativi in contrasto con fonti sovraordinate, è che la fattispecie disciplinata sia sovrapponibile o assimilabile, talchè dinanzi ad un atto applicativo a carattere normativo che diverga dalla disciplina autorizzativa di base, anche il giudice amministrativo, secondo la prevalente, sia pur non unanime, giurisprudenza, può disapplicare l’atto amministrativo.
Non è questo il caso di specie. La previsione urbanistica impone una fascia di rispetto per esigenze che attengono all’ordinato ed armonico sviluppo del territorio, al decoro urbano, alla razionale distribuzione dell’abitato, che sono del tutto autonome rispetto alle esigenze di sicurezza che ispirano il regime delle distanze dettate da codice della strada".
D.M.
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