Il TAR fa prevalere la tutela delle zone agricole sul piano casa

05 Mar 2013
5 Marzo 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 28 febbraio 2013 n. 302, tutela le zone agricole in cui impropriamente si trovano degli immobili, negando l’ampliamento consentito dal c.d. piano casa.

Chiarito che l’art. 9, c. 1, lett. c), l. r. Veneto 14/2009 (c.d. Piano Casa) stabilisce che: “Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: (...) c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4”, il T.A.R. Veneto ritiene che tali limiti “possano essere interpretati in termini non necessariamente riferibili a singoli edifici, ma anche con riguardo ai vincoli interessanti aree o zone meritevoli di protezione, quale è nella specie la zona agricola nella quale, impropriamente, è sito l’immobile oggetto del progetto di ampliamento”.

Di conseguenza, poiché “a tale riguardo la tutela dell’area agricola ed i limiti stabiliti per gli insediamenti impropriamente in essa localizzati appaiono adeguati a giustificare le limitazioni alle tipologie di interventi realizzabili sugli edifici esistenti, così come dettate dall’art. 51 n.t.a.”, il Collegio conclude “nel senso che, proprio al fine di preservare le aree agricole, non siano ammissibili interventi di ampliamento del tipo di quelli progettati dalla ricorrente, interessanti un edificio già ammesso in zona impropria, il cui ampliamento si porrebbe in evidente contrasto con le ragioni di tutela sopra ricordate”.

Per contestualizzare quanto sopra esposto, si evidenzia come parte ricorrente aveva proposto un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 9, c. 1, lett. c), l. r. 14/2009, soffermandosi sul concetto di “tutela” che dovrebbe essere inteso come “protezione” e sulla necessità di non applicare indiscriminatamente tale articolo a tutti gli edifici oggetto di divieto di ampliamento. Nel caso di specie, inoltre, il divieto di ampliamento era contenuto in una scheda tecnica, dunque in un atto avente valore urbanistico-pianificatorio più che edilizio.

Sulla base di tale assunto, dunque, parte ricorrente sosteneva la derogabilità di tale disposizione normativa con il c.d. Piano Casa - dettato in un’ottica di rilancio dell’economia più che di pianificazione urbanistica.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 302 del 2013

 

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