Se si impugna il diniego di approvazione di un PDL, i dissenzienti sono controinteressati

04 Mar 2013
4 Marzo 2013

La questione è esaminata dalla sentenza  n. 288 del 2013 del TAR Veneto.

Scrive il TAR: "Ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento, con assorbimento degli ulteriori rilievi pregiudiziali, l’eccezione con la quale è stata rilevata l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai soggetti contro interessati, identificabili nella fattispecie nei proprietari non aderenti alla proposta di piano.

Sostiene al riguardo, infatti, la difesa del Comune che i proprietari dei terreni compresi nell’ambito della lottizzazione, i quali si siano dichiarati dissenzienti alla sua realizzazione così come proposta dai ricorrenti, posano assumere nel caso di specie la posizione di soggetti contro interessati, aventi un interesse al mantenimento della delibera impugnata, che, restituendolo, ha reso allo stato inattuabile il piano di lottizzazione.

Ritenendo che l’interesse, non in linea con l’approvazione e realizzazione del piano attuativo, riconducibile a tali soggetti sia qualificabile come un interesse contrario a quello facente capo ai ricorrenti, in quanto rivolto alla conservazione dell’atto con il quale l’amministrazione ha di fatto bloccato l’iter per la sua approvazione, ne consegue che detti soggetti “dissenzienti” siano qualificabili a tutti gli effetti come controinteressati, ossia soggetti portatori di un opposto interesse alla conservazione dell’atto di cui, con il ricorso in esame, viene chiesto l’annullamento.

Da qui l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad alcuno di tali soggetti, benché i nominativi risultino facilmente individuabili, essendo ben noti ai ricorrenti i nominativi dei proprietari che non hanno aderito alla proposta di lottizzazione.

In ogni caso, il nominativo di uno dei contro interessati risulta per tabulas dalla stessa delibera impugnata, ove è stato espressamente individuato per determinare il valore catastale della particella di proprietà al fine del computo delle percentuali richieste dalla legge regionale per la presentazione della proposta.

A tale configurazione e quindi alla relativa eccezione si oppone la difesa dei ricorrenti, la quale osserva che la qualità di contro interessato non può fondarsi sulla base del mero interesse al mantenimento dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, dovendo sussistere un ulteriore elemento costituito dall’esistenza di un vantaggio diretto ed immediato che deriva al soggetto terzo dal provvedimento impugnato e che risulterebbe pregiudicato dall’eventuale annullamento.

In buona sostanza, il coinvolgimento del possibile contro interessato deve ricondursi alla necessità di assicurare il contraddittorio anche nei riguardi di quei soggetti che dal provvedimento impugnato ricevono un vantaggio diretto ed immediato, ossia un accrescimento della propria sfera giuridica che l’annullamento porrebbe nel nulla.

Valutate le opposte tesi argomentative, ritiene il Collegio di poter condividere i principi richiamati dalla difesa ricorrente sulla configurazione dell’interesse facente capo al soggetto contro interessato al fine della sua identificazione come tale nell’ambito del processo: si osserva, tuttavia, come proprio nel caso di specie sia rinvenibile una situazione che, tenuto conto dei suddetti principi, avrebbe dovuto indurre i ricorrenti notificare il ricorso anche ai proprietari dissenzienti.

Si osserva invero che, se in linea generale va riconosciuto che in caso di impugnativa di uno strumento urbanistico generale non sono ravvisabili soggetti controinteressati (se non per ipotesi particolari), neppure nei casi in cui si tratti di soggetti che possono trarre benefici particolari dalle previsioni di piano (al massimo sarebbe consentito l’intervento ad opponendum), è altresì indubbio che nel caso in cui oggetto della controversia sia uno strumento urbanistico esecutivo, ad iniziativa di soggetti privati, che non godano della disponibilità dell’intero ambito interessato dal piano esecutivo, sia ravvisabile una posizione differenziata e qualificata in capo a coloro che non hanno aderito alla proposta di pianificazione.

Trattasi di quei soggetti che risultano titolari di posizioni dominicali sulle aree ricomprese nel piano, che non hanno inteso aderire alla proposta di lottizzazione presentata da altri proprietari, i quali, proprio in conseguenza dell’adozione ed approvazione, possono conseguire limitazioni e/o vincoli all’utilizzazione dei suoli di proprietà e/o un determinato assetto dell’edificazione e della distribuzione degli oneri di urbanizzazione.

Ciò a maggior ragione nell’eventualità in cui dall’approvazione del piano possa conseguire la costituzione di un consorzio e l’applicazione delle disposizioni sul comparto edificatorio, con l’obbligatoria alternativa tra l’adesione al consorzio o l’espropriazione dei suoli.

E’ allora evidente che i soggetti estranei o, meglio ancora, contrari all’iniziativa lottizzatoria (cd. dissenzienti), assumono la qualità di controinteressati nell’ambito di un giudizio, come quello in esame, volto all’annullamento della deliberazione comunale con la quale l’iniziativa dei lottizzanti è stata arrestata per effetto della restituzione della proposta di piano attuativo, impedendo il proseguimento dell’iter procedimentale.

In buona sostanza, è rinvenibile nella posizione dei soggetti dissenzienti quella particolare qualificazione che deriva dal pregiudizio che deriverebbe dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, che ha l’effetto di impedire l’approvazione del piano di lottizzazione, e quindi l’avvio delle possibili procedure per acquisire, anche mediante espropriazione, le aree di loro proprietà: secondo i criteri invocati dalla difesa resistente: trattasi quindi di soggetti che, da un lato, sono portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (cd. elemento sostanziale) e, dall'altro, sono nominativamente indicati nel provvedimento stesso (almeno per quanto riguarda uno di essi) o comunque sono agevolmente individuabili in base ad esso (cd. elemento formale)..

E’ quindi oggettivo, proprio con riguardo alla specifica normativa in materia – che come ricordato può comportare a carico dei soggetti dissenzienti la costituzione del consorzio e quindi la necessità di scegliere se aderire al consorzio o subire l’espropriazione delle aree di proprietà – che dall’eventuale accoglimento del ricorso, con annullamento della delibera che ha restituito la proposta di piano di lottizzazione, può derivare un pregiudizio diretto e concreto a carico dei proprietari dissenzienti".

sentenza TAR Veneto 288 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC