Il TAR Lazio boccia la sospensiva nel ricorso della Provincia di Rovigo sul riordino delle province

16 Ott 2012
16 Ottobre 2012

La Provincia di Rovigo ha impugnato davanti al TAR del Lazio la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, recante "Determinazione dei criteri per il riordino delle Province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 171 del 24 luglio 2012.

Il TAR, con l'ordinanza n. 3668 del giorno 11 ottobre 2012 ha respinto la sospensiva, dicendo che: "impregiudicata ogni questione di carattere pregiudiziale, che non sono ravvisabili i paventati profili di immediata lesività dell’atto impugnato. Esso costituisce infatti il primo segmento di una sequenza procedimentale che, a termini dell’art. 17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, se anche tendenzialmente conformata dai criteri previsti nell’atto stesso (comma 3), è destinata a concludersi con un provvedimento di natura legislativa (comma 4), il quale, fermi naturalmente i limiti costituzionali, è per definizione libero nel contenuto e nel fine".

Leggendo tra le righe, sembra di capire che il TAR non ravvisi neanche profili di illegittimità costituzionale nella riforma delle province  in cantiere.

ordinanza TAR Lazio 3668 del 2012

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