Revoca incarico: se il direttore dei lavori non è un dipendente pubblico, la controversia spetta al giudice ordinario
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della determinazione dirigenziale che revoca il conferimento dell’incarico professionale di direzione dei lavori ad un soggetto esterno all’amministrazione comunale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò è quanto afferma il T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 ottobre 2012, n. 1816 precisando che: “il conferimento, da parte di un ente pubblico, di incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo e che mantenga la propria autonomia e l’iscrizione al relativo albo è funzionale all’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo”.
Il T.A.R. si allinea così al pacifico indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sezioni unite 3 luglio 2006 n. 15199 e 3 gennaio 2007 n. 4), condiviso anche dal Consiglio di Stato (sez. V, 12 giugno 2009, n. 3737) e dal C.G.A. (sentenza n. 390 del 6 maggio 2008): “il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l’iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, e il professionista riceva direttive e istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario”.
dott. Matteo Acquasaliente
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