Il TAR Veneto fa il punto sulla “vicinitas”

26 Apr 2013
26 Aprile 2013

Il tema della "vicinitas" incide sulla legittimazione e sull'interesse a impugnare le previsioni urbanistiche e i titoli edilizi dei vicini. Un tempo la giurisprudenza era pacificamente orientata nel senso che il confinante avesse per ciò stesso l'interesse e la legittimazione a impugnare. Ora la giurisprudenza è cambiata.

Scrive il TAR Veneto nella sentenza n. 469 del 2013: "3. In ordine all'impugnazione dei piani urbanistici generali, e di quelli attuativi di questi ultimi, l’orientamento giurisprudenziale prevalente - e oramai sul punto pressocchè consolidato -, ritiene come la mera "vicinitas" di un fondo, o di un’abitazione, all'area oggetto di intervento, non sia di per sé sufficiente a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, dovendo invece la parte attrice dare la prova concreta della specifica lesione inferta dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica.
3.1 Detto orientamento trova la propria ragion d’essere nella necessità di  evitare che, un'eccessiva dilatazione del concetto di "interesse ad agire" - applicato ai piani urbanistici -, consenta l'impugnativa anche a soggetti titolari di un interesse di mero fatto (TA.R. Lombardia Milano Sez. II, 08-02-2011, n. 383).
3.2 Anche il Consiglio di Stato con una recente pronuncia (sez. IV sentenza del 13.11.2012 n. 5715), ha confermato che il requisito della vicinitas (peraltro nel caso di specie non compiutamente dimostrato dai  ricorrenti) deve essere messo …”in più stretta correlazione con la legitimatio ad causam intesa come l’interesse ad agire, affermandosi che la legittimazione attiva sussiste ogni qual volta il progettato intervento urbanistico-edilizio, pur concernente un’area non di appartenenza del ricorrente, incida negativamente sul bene di proprietà o in godimento del vicino sì da comprometterne la fruizione o il valore. Così, si è detto, occorre che dall’approvazione e dall’esecuzione delle scelte urbanistiche derivi al ricorrente un pregiudizio certo e concreto in relazione ai molteplici aspetti e ai vari interessi costitutivi della sua sfera giuridica (Cons. Stato Sez..IV 24 dicembre 2007 n.6619; 22 giugno 2006 n.3947; Cons. Stato 10 giugno 2004 n.3755; 5 settembre 2003 n.4980; 9 novembre 2010 n. 8364)”. E’ sempre il Consiglio di Stato a ricordare che, conformemente a precedenti orientamenti già espressi, sia indispensabile dimostrare, oltre alla legittimazione ad agire, uno specifico interesse all’azione e, ciò nella parte in cui si è affermato “…la necessità che per i vicini si verifichi uno specifico vulnus alla loro sfera giuridica sub specie della sussistenza di un detrimento economico - patrimoniale comunque derivante per il bene (in tal senso Cons. di Stato n.8364/2010 già sopra citata)”.
3.3 Si consideri, ancora, che nelle controversie attinenti alla realizzazione di interventi che incidono sul territorio (quale è quella in esame), se è vero che l’ordinamento riconosce – almeno in astratto - una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata, è anche vero che, in concreto, devono ritenersi titolati all’impugnativa solo i soggetti che  possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, per effetto della realizzazione dell’intervento controverso.
3.4 Come insegna un altrettanto costante orientamento, a cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, “il pregiudizio che può conseguire ad un intervento di pianificazione può consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale: una volta accertata la vicinitas, rappresentata dal collegamento territoriale, vanno valutate le implicazioni urbanistiche dell’intervento e le conseguenze prodotte sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in durevole rapporto con la zona interessata dall’intervento ( in questo senso Cons. Stato, sez. IV, 17.09.2012, n. 4926)”.
3.5 Conformemente agli orientamenti così consolidati e sopra ricordati, anche questo Tribunale (TAR Veneto n. 1190/2009 e n. 2347/2009) ha già avuto modo di precisare come l’impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente (ipotesi  quest’ultima analoga al caso di specie) sia consentita soltanto “qualora incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato delle aree stesse, o comunque, su interessi propri e specifici dell’istante”.
3.6 Detto specifico, e concreto, “vulnus” deve essere correlato e strettamente consequenziale all’atto impugnato e, ciò, al fine di evitare che generiche affermazioni di “danno”, o lesioni non supportate da elementi probatori, possano avere l’effetto di vanificare l’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato ed estendere l’ambito della legittimazione attiva.
4. Nel caso di specie va rilevato come, non solo detto requisito della vicinitas non appare provato ed esistente (quanto meno per alcuni dei ricorrenti), ma in ogni caso non è stata data una prova, o quanto meno un riscontro oggettivo, circa la lesione presumibilmente e potenzialmente subita dai ricorrenti in conseguenza dell’approvazione di quella peculiare e specifica variante urbanistica sopra ricordata.
4.1 Il ricorso introduttivo contiene sì, un riferimento (peraltro generico) al danno alla salute, all’aumento dei rumori e dei disagi, ma dette affermazioni non solo non sono supportate da elementi di fatto, ma nel  contempo, devono ritenersi consequenziali e correlate, non variante urbanistica - e quindi agli interventi resi ammissibili da quest’ultimo -, ma al contrario, sono da ricondursi e fanno riferimento all’impianto produttivo già esistente, come autorizzato dai permessi di costruire precedenti al contenzioso di cui si tratta. Non vi è traccia, pertanto, nel ricorso di un interesse attuale e concreto, a costituire il presupposto per una pronuncia di annullamento della variante.
4.2 Se, infatti, è evidente che l’incidenza stessa in un’area di un impianto bituminoso è suscettibile di arrecare - quanto meno in astratto - dei disagi, altra cosa è ritenere che questi stessi disagi siano, di per sé, sufficienti a fondare l’interesse a ricorrere avverso l’impugnativa di una variante  urbanistica, successiva e modificativa degli strumenti urbanistici e autorizzatori che avevano reso, già in passato, legittimi detti impianti.
4.3 Si consideri ancora – a dimostrazione dell’inesistenza di un interesse a ricorrere - che la variante ora impugnata non ha alcun effetto (classificatorio o altro) nei confronti delle proprietà degli stessi ricorrenti, limitandosi a prevedere gli interventi citati solo ed esclusivamente nei confronti delle aree di proprietà della Superbeton.
5. A ulteriore conferma dell’inesistenza dell’interesse a ricorrere va, in ultimo, rilevato come gli attuali ricorrenti non hanno proceduto (nessuno di essi per quanto consta a questo Tribunale) all’impugnativa dei permessi di costruire emanati dal Comune di Nervesa in attuazione della variante di cui si tratta e, ciò, pertanto con riferimento a provvedimenti che determinano l’effettiva attuazione delle prescrizioni contenute nella variante di cui si tratta.
5.1 Deve, infatti, essere evidenziato la circostanza in relazione alla quale la stessa emanazione di detti permessi fosse espressamente contenuta nelle premesse della delibera impugnata e, ancora, come detti permessi costituiscano essi stessi dei provvedimenti ultimi, suscettibili di concludere il procedimento instaurato con la presentazione di un permesso di costruire e, quindi, di cagionare quelle presunte lesioni la cui esistenza è stata solo genericamente affermata dagli stessi ricorrenti.
6. Il ricorso proposto dai sopracitati ricorrenti va, pertanto, dichiarato inammissibile per mancanza dell’interesse a ricorrere".

sentenza TAR Veneto 469 del 2013

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