Esempi di interventi funzionali a una azienda agricola che richiedono il permesso di costruire

19 Nov 2012
19 Novembre 2012

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1357 del 2012.

I ricorrenti sono proprietari di alcune aree in zona agricola “E”, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n.1497/39,  in parte su fascia di rispetto stradale e fluviale. A seguito di un accertamento il Comune verificava la realizzazione delle seguenti opere: a) basamenti in cemento e soprastanti cisterne in acciaio di deposito per vino; b) tettoie in ferro/lamiera; c) deposito di attrezzi agricoli costituito da base in cemento e struttura in ferro/lamiera, opere realizzate in assenza del titolo edilizio ed in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, in quanto tali, ritenute abusive.

Gli interessati hanno impugnato l'ordine di demolzione sostendendo, tra l'altro, che le tettoie e i tubi di ferro sono stati acquistati allo scopo di proteggere i materiali e che sarebbero state rimosse quando la regione approverà il piano ai sensi dell’art. 44 comma 3° della L. reg. 11/2004, e  che si tratterebbe di opere necessarie per il normale deposito del fondo agricolo e per evitare pericoli alle persone che non intaccano il paesaggio e il panorama circostante.

Il TAR ha respinto il ricorso con le seguenti considerazioni: "L’esame della documentazione prodotta da parte ricorrente permette di rilevare non solo “l’entità” delle opere che – lo si ricorda – incidono su un’area vincolata, ma nel contempo come esse costituiscano dei manufatti non provvisori e non rimuovibili, idonei a permanere nel tempo e, ciò, come peraltro è desumibile dai materiali di cui sono composti i manufatti di cui si tratta e, quindi, prevalentemente cemento, cisterne in acciaio, tettoie in ferro e lamiera ecc..
Si è pertanto in presenza di opere di opere “stabili”, rigidamente ancorate al suolo che sono suscettibili di durare nel tempo, manufatti che, pertanto, determinano una trasformazione urbanistica dello stato dei luoghi e, in quanto tali, necessitano del rilascio del permesso di costruire (per tutti Consiglio di Stato n. 3490/2006).
4. In considerazione di quanto sopra precisato deve ritenersi applicabile quanto previsto dall’ art. 146 comma 1° e 2° del D.Lgs. 42/2004 nella parte in cui prevede che …”I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. .”.
5. Si deve rilevare in ultimo come siano prive di pregio le argomentazioni di parte ricorrente dirette a sostenere che la finalità delle opere realizzate sarebbe volta alla conservazione dei macchinari e delle apparecchiature, argomentazioni queste ultime, non suscettibili di far venire meno l’illegittimità degli abusi realizzati.
6. Altrettanto priva di pregio è l’argomentazione in base alla quale vi sarebbe l’intento di parte ricorrente - intento dichiarato nel ricorso - di rimuovere i manufatti contestati, in conseguenza dell’approvazione del piano aziendale di cui al comma 3° dell’art. 44 della L. Reg. 11/2004.
Com’è noto il piano aziendale sopra citato costituisce un presupposto (e non l’unico) in base al quale possono in una zona agricola essere autorizzati solo alcune tipologie di interventi, in considerazione delle peculiari attività che si svolgono su dette aree.
Non vi è pertanto nessuna connessione tra la presentazione del piano aziendale e la realizzazione delle opere contestate, la cui abusività deve comunque essere confermata e, ciò, unitamente alla legittimità del provvedimento impugnato".

sentenza TAR veneto 1357 del 2012

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