La Regione Veneto approva gli indirizzi applicativi in materia di appostamenti di caccia

30 Ott 2013
30 Ottobre 2013

La Giunta regionale del Veneto, ha approvato in data 28 ottobre le disposizioni in materia di appostamenti per la caccia e nello specifico gli indirizzi applicativi in materia di titoli edilizio e paesaggistico per la realizzazione di strutture adibite ad appostamento per l’esercizio della caccia, che si è inteso emanare a seguito della recente Legge Regionale numero 23 del 24 settembre scorso.

Nelle seguenti tabelle si riassume il contenuto della disciplina in questione :

“TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO          TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per appostamento precaria/temporanea ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 23/2013

Struttura rimossa entro 90 giorni dall’allestimento: comunicazione al Comune;

Struttura rimossa oltre i 90 giorni dall’allestimento: DIA Autorizzazione paesaggistica: procedimento semplificato ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per la caccia da appostamento agli ungulati, purché in presenza dei requisiti di cui all’articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993

Comunicazione al Comune Non occorre l’autorizzazione paesaggistica

I requisiti dettati dall’articolo 20 bis, comma 3, della L.R. 50/1993 prevedono che dette strutture siano realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per la caccia da appostamento ai colombacci

Comunicazione al Comune purché in presenza dei requisiti di cui all’articolo 20 bis, comma 3bis, della L.R. 50/1993, che prevedono che le strutture siano correttamente mimetizzate e siano realizzate, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e che siano prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e che comunque non siano provviste di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

Autorizzazione paesaggistica:

1) procedimento semplificato ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 qualora la struttura abbia i requisiti di precarietà e temporaneità di cui ai punti 1 e 2 della lettera A) del presente allegato (Strutture precarie/ temporanee);

 2) procedura ordinaria qualora la struttura abbia carattere fisso; in tale caso si richiama quanto previsto alla lettera C) del presente allegato.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per appostamento di caccia in territorio a gestione programmata vallivo lagunare Comunicazione al Comune competente   Nessuna autorizzazione

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO TITOLO EDILIZIO    TITOLO PAESAGGISTICO

Struttura per appostamento rimossa giornalmente   Nessuna autorizzazione né comunicazione Nessuna autorizzazione

Appostamenti che non costituiscono opera edilizia

Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente in materia edilizia e paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l’assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l’impiego di alcun materiale costruttivo (metallo, mattone,ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento

Strutture fisse.

Le strutture per la caccia da appostamento che non rientrano né tra le strutture precarie/temporanee, né tra le strutture soggette ad apposita disciplina (ungulati, colombacci, appostamenti in territorio a caccia programmata lagunare vallivo, appostamenti giornalieri), né tra gli appostamenti che non costituiscono opera edilizia, si configurano quali interventi soggetti alle disposizioni vigenti in materia edilizia e, nel caso ricadano in aree tutelate dal Decreto Legislativo n.42/2004, alle disposizioni vigenti in materia paesaggistica”.

Appena disponibile, seguirà la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale.

Dott.ssa. Giada Scuccato

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