La canna fumaria non richiede il consenso dei condomini

04 Gen 2013
4 Gennaio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1540 del 2012 ha deciso un caso nel quale è stato impugnato un permesso di costruire in sanatoria  per l’installazione di una canna fumaria in rame, contestando, tra l'altro, la legittimazione del richiedente, in mancanza del consenso degli altri condomini.

Scrive il TAR: "Va premesso che l’intervento in questione, realizzato nell’ambito di lavori di ristrutturazione degli appartamenti dei controinteressati, è consistito nella sostituzione di una vecchia canna fumaria in muratura, posta lungo una parete di un cavedio interno allo stabile, con una nuova canna in rame anticato del diametro di 18 cm., sistemata sulla stessa traccia della preesistente canna in muratura.
Ebbene tale tipo d’intervento, non mutando la sostanza o la destinazione delle parti comuni dell’edificio e non potendo essere considerato come intervento d’innovazione del fabbricato ai sensi dell’art. 1120 c.c., come tale necessitante dell’assenso della maggioranza dei condomini, rientra, pacificamente, tra le modifiche alle parti comuni dell'edificio (contemplate dall’ art. 1102 c.c.) che possono essere apportate dal singolo condomino nel proprio interesse ed a proprie spese al fine di conseguire un'utilità maggiore e più intensa: sempre che non alterino la normale destinazione della cosa comune e non ne impediscano l'altrui pari uso.
In particolare, l’art. 1102 c.c., relativo all’uso della cosa comune è sempre stato interpretato dal giudice civile nel senso che il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità (vedansi, tra le tante sentenze della corte di cassazione: II Sezione, 4 marzo 1983 n. 1637 e 26 marzo 1994 n. 2953, III, 24 ottobre 1986 n. 6229). Corrispondentemente, il singolo condòmino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti (si vedano le conformi decisioni del Consiglio di Stato n. 11/2006 – specificamente per una canna fumaria - ; n. 6297/2004; n. 1583/1998 e n. 699/1997).
Pertanto, poiché, nel caso di specie, l’installazione di una nuova canna fumaria su di un muro perimetrale dell’edificio in questione: non altera la destinazione del muro comune e non ne pregiudica la sicurezza; non va a ledere il pari diritto degli altri condomini sul muro medesimo, né il decoro architettonico dell’edificio (l’intervento ha peraltro avuto il nulla osta della Soprintendenza e il parere favorevole della Commissione per la salvaguardia di Venezia), allora, non vi sono limiti privatistici alla legittimazione degli odierni controinteressati a realizzare l’intervento oggetto di richiesta di sanatoria".

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