Nota sulla zona di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

28 Nov 2012
28 Novembre 2012

L’art. 94, c. 1 e 6, D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) disciplinano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano: “1. Su proposta delle Autorità d'àmbito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione” (...) “6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”.

L'A.T.O. Brenta (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Brenta) è uno degli 8 Ambiti in cui la Legge regionale Veneto 27.03.1998 n. 5 ha suddiviso il territorio del Veneto. Essa è costituita da un Consorzio di 73 Comuni e 3 Province e si occupa della tutela del bacino del fiume Brenta che si estende su una superficie di 167.922 ettari nell'alta pianura alluvionale veneta. Il territorio dell’A.T.O Brenta è delimitato, sostanzialmente, a nord-ovest dal comprensorio dell'Altopiano dei Sette Comuni e a nord dalla Valsugana giungendo alle propaggini sud orientali del Monte Grappa. L'Ambito si prolunga verso sud fino alle porte di Padova e ad est fino alla parte settentrionale dei Colli Euganei.

L’Autorità d’Ambito A.T.O. Brenta non ha ancora identificato espressamente e specificatemene le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto per salvaguardare le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, che devono poi essere recepite/individuate dalla Regione Veneto. Di conseguenza, la zona di rispetto per realizzare le attività previste dall’art. 94, c. 4 D. lgs. 152/2006, nei casi sotto elencati, devono rispettare la distanza di 200 m. dal punto di captazione o di derivazione dell’acqua :

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta,

 Quanto esposto è altresì affermato dalla conferenza Stato-Regioni del 12.12.2002, recante “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152” - articolo abrogato dal D. Lgs. 152/2006 - , che all’art. 1, c. 2 stabilisce: “In assenza della delimitazione definitiva della zona di rispetto da parte delle Regioni resta comunque ferma l'estensione stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999, pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”; inoltre all’allegato 4, in ordine ai criteri per la delimitazione della zona di rispetto, prevede che “qualora sia adottato il criterio geometrico di cui all’allegato 2, titolo, 1, punto 3, lettera a),” - secondo cui il criterio geometrico di norma va adottato “per la delimitazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto per le derivazioni da corpi idrici superficiali e, in via provvisoria, per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti” - “la zona di rispetto si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 m. con centro nel punto di captazione, che si estende ideologicamente a monte dell’opera di presa ed è delimitata verso valle dalla isoipsa passante per la captazione”.

La stessa giurisprudenza, inoltre, in assenza dell’individuazione regionale di fasce di rispetto specifiche previste dall’art. 21 D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 affermava: “Si sostiene, in proposito, che tutta l’attività svolta dalla società ricorrente è esterna alla fascia di rispetto di 200 metri dal pozzo denominato “Gallina”, la cui acqua è utilizzata per consumo umano. Dispone il settimo comma dell’art. 21 della D.L.vo n. 152/1999 che “in assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”. Dalla disposizione di legge riportata discende, pertanto, che il raggio di 200 metri va calcolato non dal piano di campagna ma dal punto di captazione delle acque. Ora, poiché il pozzo di cui trattasi è equipaggiato da una pompa sommersa, posta a quota di meno 170 metri dal piano di campagna, la fascia di rispetto va individuata da tale punto di captazione per un’estensione di 200 metri”(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 21.06.2005, n. 1026).

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Palermo 21.06.2005 n. 1026

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC