La Corte dei Conti sulla inderogabilità delle disposizioni vincolistiche in tema di riduzione della spesa delle P.A. per l’acquisto e la manutenzione di autovetture
Alla Corte dei Conti Sezione Veneto veniva sottoposta la questione circa la possibilità che le Regioni possano derogare all’applicazione delle norme vincolistiche in tema di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio l’esercizio di autovetture di cui all’art. 5, co. 2, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 20120 n. 135, e dall’art. 1, co. 143, L. 24 dicembre 2012 n. 228, per fare fronte alle spese per autovetture destinate all’espletamento di alcuni servizi istituzionali ritenuti dalla Regione Veneto di fondamentale importanza.
Sul punto il Collegio, con il parere n. 96 del 16 aprile 2013, ha ritenuto di “poter condividere la posizione interpretativa recentemente assunta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la quale, pronunciandosi su un quesito analogo formulato da un ente locale lombardo in merito alla possibilità di derogare ai vincoli in oggetto, ha affermato che “la concreta applicabilità al caso di specie dei principi precettivi elaborati dalla Consulta, pare preclusa dal dato che l’invocato art. 5, nel disporre (secondo il testo dell’art. 5) “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni” contiene una serie variegata di proposizioni normative tra cui non sono rinvenibili ulteriori tetti espressi secondo limiti quantitativi percentuali massimi. Né si ritiene possibile estendere il principio di compensazione a una serie eterogenea e di fonte non comune di obblighi di riduzione di spese del tutto differenziate” (deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 114/2013/PAR). Questa Sezione, inoltre, ritiene che vi siano ulteriori elementi che inducono a propendere per una inderogabilità delle disposizioni di cui trattasi in materia di riduzione complessiva degli oneri, diretti o indiretti derivanti per le amministrazioni pubbliche dall’utilizzo delle autovetture nello svolgimento di compiti istituzionali: ciò soprattutto per quel che riguarda le disposizioni da ultimo introdotte con l’articolo 1, comma 143 della Legge 228/2012. Infatti, per la disposizione teste citta un primo ordine di considerazioni emerge dalla lettura della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 145 della legge 228/2012. Detta norma recita “Per le Regioni l’applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l’erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174”.
La Sezione Veneto “alla luce delle complessive considerazioni sopra richiamate e delle conseguenze che il legislatore ricollega alla mancata osservanza delle norme limitative ritiene, allo stato degli atti prodotti nella richiesta di parere ove non vengono evidenziati chiaramente le fonti normative che a detta dell’ente richiedente renderebbero obbligatori i servizi il cui svolgimento si presume pregiudicato dai tagli di spesa, che le disposizioni di cui all’articolo 5 comma 2, del D.L. 95/2012 e 1, comma 144 della Legge 228/2012 in via generale non siano suscettibili di deroghe applicative da parte delle Regioni. Ciò, a maggior ragione laddove manchino specifiche modalità legislativamente determinate per poter individuare quando il servizio in questione, che impone l’utilizzo dell’autovettura, possa rientrare nel novero di quelli che, in base alle previsioni da ultimo richiamate, possano essere qualificati quali “….servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”.
dott.sa Giada Scuccato
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