La “disciplina comunitaria” sui ritardi nei pagamenti si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni

08 Feb 2013
8 Febbraio 2013

Premesso che l’art. 10, c. 1, l. 180/2011 (c.d. Statuto delle imprese) stabilisce che: “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011”, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e che, di conseguenza, veniva adottato il D. Lgs. 192/2012 concernente le “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”, il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 23 gennaio 2013, ha chiarito che la “nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 192 del 2012”, quindi anche alle Pubbliche Amministrazioni, atteso l’ampio concetto di “pubblica amministrazione” contenuto nell’art. 2 della predetta direttiva.

Di conseguenza: “le disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione vigenti per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate e chiarite alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ritenendosi prevalenti queste ultime sulle disposizioni di settore confliggenti, tenendo conto anche dell’espressa clausola di salvezza, secondo cui restano «salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore» (art. 11, co. 2, d. lgs. n. 231 del 2002)”.

In particolare la nota de qua fornisce dei chiarimenti in materia di:

-        termini di pagamento delle prestazioni contrattuali;

-        interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento.

 Si riporta, altresì, la circolare n. 2 del 05 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, nell’ottica del contenimento della spese pubblica, fornisce alcune indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione del 2013 riguardanti gli enti e gli organismi pubblici; in particolare si sottolineano le norme concernenti la “razionalizzazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi”.

Dott. Matteo Acquasaliente

direttiva 2011 UE

Circolare del 23 gennaio 2013

Circolare_del_5_febbraio_2013_n_2

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