La discrezionalità tecnica è soggetta ad un sindacato giurisdizionale debole – 2

19 Mar 2013
19 Marzo 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 14 febbraio 2013 n. 212, riconferma il c.d. sindacato debole che caratterizza la discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, - già evidenziato nel post del 7 marzo 2013 – dichiarando che: “6. Sul punto va ricordato come la fondamentale decisione del Consiglio di Stato del 09 Aprile 1999 n. 601 abbia radicalmente modificato l’orientamento giurisprudenziale fino a quel momento vigente, legittimando, nei confronti dell’avvenuto esercizio di un potere di “discrezionalità tecnica”, non più l’esperimento di un sindacato “estrinseco” all’esercizio di detto potere (in quanto circoscritto al solo iter logico seguito dall’Amministrazione, all’illogicità manifesta e all’errore di fatto), ma rendendo esperibile sull’atto impugnato un vero e proprio sindacato “intrinseco” che, in quanto tale, si esprime nella verifica diretta del criterio tecnico utilizzato e del procedimento applicativo seguito.

6.1 Nell’ambito di detto sindacato “intrinseco” la Giurisprudenza prevalente ritiene esperibile che il controllo del Giudice Amministrativo sul potere così esercitato sia caratterizzato da un’intensità “debole” che, in quanto tale, consente a questo Giudice non di sostituirsi alla valutazione tecnica operata dall’Amministrazione (valutazione quest’ultima che integrerebbe un intensità c.d. forte), bensì di incidere sulle sole determinazioni amministrative che, lungi dall’apparire opinabili, appaiono, sulla scorta di un sindacato di ragionevolezza, sicuramente inattendibili.

6.2 Come ha confermato una recente pronuncia (Cons. Stato Sez. VI, 1 giugno 2012, n. 3283), seppur in un diverso ambito, “il sindacato giurisdizionale su atti normativi secondari, per mezzo dei quali l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, abbia fornito utili criteri di interpretazione e di delimitazione del significato di concetti giuridici indeterminati di valenza tecnica utilizzati dalla normativa principale, nel rispetto della disciplina che presiede alla loro possibile impugnazione e disapplicazione, è consentito soltanto nel caso in cui le scelte effettuate si pongano in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica. Nei termini di cui innanzi non è, pertanto, sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, poiché il Giudice Amministrativo non può – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall'Amministrazione” (si veda anche Cons. Stato Sez. IV, 8 ottobre 2012, n. 5209).

6.3 Ne consegue che in adesione ai principi sopra ricordati di "sindacato debole" la valutazione attribuita al Giudice Amministrativo risulta circoscritta ad un accertamento relativo ai fatti, alla verifica relativa al processo logico-valutativo svolto dall'Amministrazione in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, alla correttezza delle valutazioni in quanto ragionevoli, proporzionate ed attendibili, dovendosi ritenere non sindacabile l’espressione stessa del potere che, di per sé, porterebbe inevitabilmente a sostituirsi ad un potere già esercitato e, in ciò, violando la riserva di amministrazione”.

dott. Matteo Acquasaliente

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