Le determinazioni di assoggettamento delle opere a costo di costruzione non devono essere impugnate nel termine decadenziale di 60 giorni, ma in quello di prescrizione
La sentenza del TAR Veneto n. 296 del 2013 ha deciso un ricorso avente per oggetto l'insussistenza dell'obbligo di pagamento della somma di euro 2.013.048,47 pretesa dal Comune di Treviso a titolo di contributo per costo di costruzione ed interessi per ritardato pagamento dello stesso, relativamente a una serie di permessi di costruire.
Il Comune aveva eccepito che il ricorso era stato presentato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dal rilascio dei permessi di costruire. L'eccezione è stata respinta dal TAR, il quale ha confermato che a questo tipo di ricorsi (in materia di diritti soggettivi) non si applica il termine decadenziale di 60 giorni.
Scrive il TAR: " va vagliata l’eccezione di irricevibilità dei ricorsi sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, ed imperniata sul fatto che le determinazioni di assoggettamento delle opere a costo di costruzione sarebbero divenute definitive, in quanto non impugnate nel termine decadenziale di sessanta giorni dal rilascio dei relativi permessi di costruire. L’eccezione è infondata, posto che il ricorso viene proposto a tutela di diritti soggettivi, quali sono indiscutibilmente le posizioni soggettive riscontrabili in capo al privato nei procedimenti edilizi, con riferimento alle determinazioni amministrative concernenti gli oneri concessori, determinazioni che non hanno natura autoritativa. Infatti, il ricorso verte sull'esistenza o meno di un'obbligazione direttamente stabilita dalla legge, e dunque, avendo ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito, prescinde dall'esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetto alle regole delle impugnazioni e dei termini di decadenza propri degli atti amministrativi. D’altra parte, nella giurisdizione amministrativa esclusiva – ossia, estesa anche alla cognizione dei diritti soggettivi – il termine d’impugnazione degli atti
lesivi di tali posizioni soggettive coincide con quello di prescrizione del diritto stesso, e non si applica il termine decadenziale ordinario di sessanta giorni (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, n. 596/2012; Cons. Stato n. 1565/2011).
Il TAR non precisa se il termine di prescrizione sia di 5 o di 10 anni.
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