La documentazione del requisito del fatturato negli appalti di servizi privi di attività progettuale

23 Nov 2012
23 Novembre 2012

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 14 novembre 2012, n. 1375, afferma che una società aggiudicataria di un appalto di servizi, non implicante lo svolgimento di attività progettuale, per comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti dal bando di gara, non può avvalersi di quanto previsto dall’art. 253, c. 15, D. Lgs. 163/2006 secondo cui: “In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali”.

Il T.A.R. Veneto chiarisce come tale disposizione trovi applicazione soltanto per gli affidamenti aventi ad oggetto le prestazioni di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 specificatamente intitolato “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

Nel caso di specie, infatti, “l’affidamento in questione non impone lo svolgimento di attività progettuale, essendo invero la prestazione oggetto di gara esclusivamente rivolta all’espletamento di un “servizio di consulenza” in materia ambientale” (...) “Conseguentemente, non rientrando i servizi da appaltare nella previsione di cui al richiamato art. 90, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006, la ditta aggiudicataria non avrebbe potuto giovarsi della disciplina di cui all’art. 253, comma 15, del medesimo decreto legislativo, al fine documentare il possesso del requisito speciale del fatturato richiesto dalla stazione appaltante ex art. 41 del codice dei contratti pubblici”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto, sez. I, 1375 del 2012

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