I cimiteri e le opere connesse rientrano nella urbanizzazione primaria

22 Nov 2012
22 Novembre 2012

Le opere di urbanizzazione primaria costituiscono l’insieme dei lavori necessari a rendere un’area idonea all’utilizzazione prevista dal Piano Regolatore Comunale.

L’art. 4 della legge 29.09.1964 n. 847, elenca le opere di urbanizzazione primaria:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

Gli artt. 7 e 7-bis, D.P.R 380/2001, inoltre, prevedono che: “7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o  di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni”.

Si sottolinea che l’atto di indirizzo della Regione Veneto “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione”, pubblicato nel B.U.R. Veneto del 22.10.2004 n. 105, alla lettera h - Opere di urbanizzazione, definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non contiene alcuna espressa menzione dei cimiteri e delle aree connesse quali opere di urbanizzazione primaria.

Ciononostante, ex art. 26 bis D.L. 415/1989 convertito dalla legge 38/1990, alle opere d’urbanizzazione primaria sono equiparati gli impianti cimiteriali: “1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni”.

Sebbene il D.P.R 803/1975 sia stato abrogato, attualmente la definizione degli impianti cimiteriali si rinviene nell’art. 56 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - che riproduce sostanzialmente l’abrogato art. 54 – il quale permette di affermare che gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d’accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie, siano da considerarsi opere di urbanizzazione primaria: “ 1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché' impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici”.

dott. Matteo Acquasaliente

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