La mancata indicazione di un mappale non inficia l’effetto acquisitivo ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001
La questione verte sulla presunta indeterminatezza del bene oggetto di una acquisizione coattiva successiva alla mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, desumibile dal fatto che, nel provvedimento di acquisizione, non sia stata fatta menzione di tutti i mappali su cui insiste il bene stesso. Sul punto si è espresso il T.A.R. Veneto con la sentenza n.475 del 3 aprile 2013 (già pubblicata ieri in questo sito), ove ha ritenuto che “la mancata indicazione del mappale, fermo restando la corretta individuazione del manufatto e la necessità del compimento di ulteriori atti, si traduca in un errore materiale, insuscettibile di inficiare l’effetto dichiarativo del trasferimento della proprietà e, quindi, l’intero sub procedimento di acquisizione, successivo all’inottemperanza dell’ordine di demolizione”. Nello stabilire ciò il T.A.R. ripercorre il costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 18-05-2011, n. 2708) secondo il quale “il provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'ordine di demolizione e di acquisizione delle aree al patrimonio comunale ha natura meramente dichiarativa, in quanto l'effetto acquisitivo si determina automaticamente "di diritto", ai sensi dell'art. art. 31 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), in conseguenza del mancato adempimento all'ordine di demolizione nel termine assegnato”.
Dott.sa Giada Scuccato
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!