Variante al PTRC con valenza paesaggistica: ha bloccato il PAT e il PI dei comuni a loro insaputa?

05 Lug 2013
5 Luglio 2013

Con D.G.R. n. 427 del 10 aprile scorso è stata adottata la “Variante Parziale con attribuzione della Valenza Paesaggistica”, al PTRC (che a sua volta era stato adottato con DGR 372/’09 e ad oggi non ancora approvato).

La Variante, come si legge nel prologo del provvedimento,  è improntata alla semplificazione della pianificazione sovracomunale (La semplificazione non è solo un’esigenza astratta condivisa: va calata nei fatti e negli atti) e il metodo adottato è definito da tre concetti chiave: “concertazione,informazione, semplificazione”.

Infatti l’art. 38 delle Norme Tecniche (“Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria alle superstrade e alle stazioni SFMR”),  riconosce che “Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade, di cui alla tav. 04, e alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale, sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale.

Si tratta di decine di ambiti (una quarantina nella sola provincia di Vicenza), ciscuno con estensione di 1.256 ha, nei quali la trasformazione delle aree esterne ai tessuti urbani consolidati “sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali(art. 38.2) che al momento non ci sono.

Ma anche per la pianificazione dei tessuti urbani consolidati “gli enti territorialmente competenti, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, devono tener conto della rilevanza strategica delle aree” efino all’adeguamento, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuate solo previo accordo con la Regione tenendo conto della rilevanza strategica ai fini della mobilità regionale.”(art. 38.3 e art. 38.4).

Dal combinato disposto dei commi sopra richiamati si deduce che l’assenso preliminare della Regione non solo sia necessario in caso di nuove previsioni urbanistiche, ma sia richiesto anche per l’attuazione di qualsiasi previsione, urbanistica o edilizia, già contenuta negli strumenti urbanistici vigenti.

Tale interpretazione sembra confermata dal nuovo art. 72 bis (Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici e misure di salvaguardia) che precisa al comma 3 come, “dall’adozione del PTRC o di sue eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che risultino in contrasto con le prescrizioni contenute nel piano”.

 I comuni interessati ne sono consapevoli?

Fernando Lucato

Loris Dalla Costa

DGRV n. 427 del 2013

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3 replies
  1. fiorenza dal zotto says:

    in realtà il principio urbanistico che sta alla base dell’articolo 38 è assolutamente condivisibile. E’, a mio avviso, giusto definire con chiarezza e pianificare, a scala sovracomunale, i poli strategici ed evitare che lo sviluppo di tali polarità venga compromessa da interveti impropri (certo il “congelamento” delle aree nel raggio di di 2 km è rilevante ….. il comune di spinea è evidentemnete diverso da padonva o verona …. ) . Sarebbe però importante che la regione desse delle indicazioni aull’applicazione della misura di salvaguardia di tale norma in relazione alle possibili e diverse situazioni in cui si possono trovare i comuni. Potrebbe infatti ragionevolmente prevederesi l’implicito rispetto della norma di salvaguardia introdotta con la variante paesaggistica per tutti quei comuni che abbiano già provveduuto ad adeguare il proprio strumento urbanistico alla norma del ptrc che già dall’aprile del 2009 prevedeva l’individuazione di questi ambiti strategici.

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  2. Federico says:

    prevedo, dopo le presentazioni dello strumento, la solita circolare regionale rassicurante e in

    attesa delle istruzioni TAR anche le Province tireranno il freno a mano …. i Sindaci cascheranno

    dalle nuovole …… i cittadini avranno un altro buon motivo per arrabbiarsi …..(l’abbondanza, in

    quetso periodo, non manca) insomma la serie “Prima il Veneto” continua …

    a mio parere dobbiamo dire basta a chi produce questi strumenti, ma siamo in grado di farlo?

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  3. emanuela says:

    Aggiungo alla vostra domanda ” I comuni interessati ne saranno consapevoli” anche la mia “la Regione stessa, ad esclusione di chi ha scritto la norma, ne è consapevole”? E le Province? Chi è il nostro (di noi pianificatori, che con difficoltà lavoriamo con i comuni) referente allora, con chi dobbiamo parlare e confrontarci della Regione? Dovremo scoprire da qualche ricorso al TAR la linea da seguire? A me sembra che a partire dalla Regione (seguita a breve passo dalle province) si stia andando a tentoni, inserendo norme in uno strumento e norme opposte in un altro, con il condimento di leggi Regionali non collegate tra loro e difficili da interpretare, per noi addetti ai lavori in primo luogo, ma da chiunque abbia un minimo di buon senso dall’altro…

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