La violazione dell’obbligo di custodire le offerte rileva se è verosimile o probabile che sia avvenuta una qualche forma di manomissione
Il T.A.R. Veneto, nella sentenza n. 593/20103, afferma che la violazione dell’obbligo di adeguata conservazione dei plichi contenenti le offerte di gara, deve essere formulata in modo specifico e non generico, poiché occorre “l’allegazione di specifici elementi atti a far ritenere verosimile o probabile che sia avvenuta una qualche forma di manomissione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169)”.
La sentenza da ultimo citata, infatti, è chiara nel confermare “l’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. III, 25 novembre 2011 n.6266; III, 13 maggio 2011 n.2908; V, 7 luglio 2011 n.4055; V, 5 ottobre 2011 n.5456) secondo il quale, ove si lamenti la mancata, idonea custodia delle buste contenenti la documentazione di gara e delle offerte, spetta al deducente suffragare l’assunto con elementi circostanziati o quantomeno sintomatici, tali da far ritenere verosimile o altamente probabile che la condotta dell’amministrazione possa avere dato adito a manomissioni e che in mancanza di deduzioni specifiche ogni censura avanzata in proposito è affetta da assoluta genericità.
Nella fattispecie Tecnologie Sanitarie, né al momento del ricorso in primo grado, né nel corso dell’appello incidentale, ha mai individuato, nemmeno in via di ipotesi, una qualche manomissione degli atti di gara, né ha indicato sospetti verso un qualsiasi elemento della documentazione a corredo presentata dalla Tea o da altre ditte che potesse essere stato oggetto di alterazione o contraffazione”.
dott. Matteo Acquasaliente
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