L’installazione di transenne parapedonali su suolo pubblico richiede la gara pubblica

18 Dic 2012
18 Dicembre 2012

Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza del 11.12.2012 n. 3007, dichiara la necessità di una procedura ad evidenza pubblica per installare transenne pedonali - con annesso spazio pubblicitario – sul suolo pubblico.

Dopo aver premesso che “l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale ai sensi dell'art.37 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, fanno carico agli enti proprietari delle strade fuori dai centri abitati ed ai Comuni nei centri abitati”, il T.A.R. Lombardia conferma che le transenne parapedonali rientrano tra i segnali stradali complementari previsti ex artt. 38 e 42 D. Lgs. 285/1992. Inoltre, “anche a volere ricomprendere le transenne parapedonali tra gli impianti pubblicitari di servizio disciplinati dall'art.47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, non vi è dubbio che, a fronte dello scopo primario di sicurezza dei pedoni che con tale tipo di barriere si intende assicurare, la loro collocazione è sicuramente riservata all'Ente proprietario della strada che, in proposito, può decidere di provvedere in proprio alla loro installazione o avvalersi della collaborazione di altri soggetti da individuare con procedura di scelta ad evidenza pubblica (cfr., T.A.R. Ancona Marche, 15 marzo 2005, n. 239)”.

Corollario di ciò è che non è sufficiente la mera autorizzazione comunale poiché: “La circostanza che le transenne pedonali andavano installate sul suolo pubblico consente di ritenere necessaria la gara pubblica che, peraltro, è in linea con i principi - di derivazione comunitaria e costantemente applicati dalla Corte di giustizia europea - di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Del resto, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili detti principi anche alle concessioni di beni pubblici, ponendo in rilievo che " la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione"(cfr., Consiglio Stato sez. V

Data: 19 giugno 2009, n. 4035).

Recentemente anche questo Tar ha, peraltro, chiarito che qualsiasi installazione su suolo pubblico, compresa la collocazione di cartelli pubblicitari, è soggetta al preventivo rilascio di un atto concessorio, per cui, nel caso dei cartelli pubblicitari la cui disciplina, non è regolata soltanto alle disposizioni del Codice della Strada, ma anche da diverse norme (artt. 3, 12) del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507 non può quindi ammettersi la sufficienza di una domanda di installazione, dovendosi, di contro, pienamente esplicare da parte dell'Amministrazione un'attività valutativa secondo canoni di discrezionalità tecnica (cfr., T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 29 maggio 2012, n. 1474)”.

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 3007 del 2012

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC