Nel caso di accordi transattivi col comune, subordinati a una variante urbanistica, non necessariamente la giurisdizione spetta al TAR
La sentenza del TAR Veneto n. 1556 del 2012 si occupa di accordi con il Comune e di giurisdizione.
Tra un privato e il comune erano state scambiate proposte transattive di varie questioni pendenti, subordinate alla approvazione da parte del comune di una variante urbanistica e si discuteva se l'accordo transattivo fosse stato concluso oppure no.
Il TAR Veneto ha ritenuto di non avere giurisdizione in merito, non tanto per il profilo riguardante la conclusione oppure no del contratto, ma perchè, anche se l'accordo fosse stato raggiunto, da esso sarebbero derivati solo obblighi civilistici, sia pure condizionati dalla approvazione di una variante urbanistica.
Secondo il TAR, tale accordo non rientra tra i casi nei quali è prevista la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133 co. 1 lett. a n. 2 c.p.a., spettando la stessa al giudice ordinario.
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