Nel caso di silenzio sull’accesso agli atti, se questi vengono resi disponibili dopo il ricorso, la P.A. viene condannata a pagare le spese
Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 1444 del 2012, resa in un caso nel quale la P.A. è rimasta silenziosa su una richiesta di accesso agli atti.
L'interessato ha proposto un ricorso al TAR e la P.A. si è solo allora affrettata a rende disponibili i documenti.
Il TAR ha preso atto della vicenda e ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando però l'amministrazione a pagare le spese di lite: "Atteso che i documenti richiesti sono stati resi disponibili soltanto a seguito della proposizione del ricorso, si dispone che le spese di lite siano a carico dell’amministrazione intimata, nella somma di € 1500,00 (millecinquecento/00)".
Segnalo che in alcune casi da me visti, il procuratore della Corte dei Conti del Veneto ha ritenuto che questo configuri un danno erariale cagionato con colpa grave.
D.M.
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