Se l’interessato possiede già l’autorizzazione paesaggistica, sulla istanza di permesso di costruire si forma il silenzio assenso?
La sentenza del TAR Veneto 1446 del 2012 esamina un caso particolare nel quale il comune ordina la demolzione di opere che reputa abusive in zona vincolata. L'interessato , invece, si difende, sostendendo che aveva presentato una domanda di permesso di costruire, sulla quale si sarebbe formato il silenzio-assenso. Peraltro, l'area è sottoposta al vincolo dei beni ambientali e l'articolo 20, comma 8, del DPR 380 del 2001 prevede il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, tranne nei ”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali". Perchè allora l'interessato pretenderebbe che si fosse formato il silenzio-assenso? La particolarità del caso consiste nel fatto che l'interessato era già in possesso della necessaria autorizzazione paesaggistica, rilasciata con riferimento ad un precedente permesso di costruire, decaduto in conseguenza del mancato completamento delle opere autorizzate.
Il TAR, però, non accoglie il ricorso: "E’ necessario, infatti, considerare come il co. 8° dell’art. 20 sopra citato introduca il regime del silenzio assenso con l’eccezione (nell’ambito della quale rientra il caso in esame) dei…”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10”, fattispecie queste ultime, che fanno riferimento al silenzio rifiuto.
Ne consegue come parte ricorrente avrebbe dovuto quindi esperire l’istituto di cui al 5° comma dell’art. 2 della L. n. 241/90 al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione".
Dunque nel caso dei vincoli non si applica il comma 8 (silenzio- assenso), neanche se l'autorizzazione paesaggistica sia già esistente al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire.
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