Nella VIA è obbligatorio valutare anche l’opzione zero

08 Ott 2012
8 Ottobre 2012

Nella procedura di VIA è obbligatorio valutare anche le opzioni alternative, tra le quali rientra l'opzione zero.

Lo precisa il TAR Veneto nella sentenza n. 333 del 2012.

Scrive il TAR: "Con il secondo motivo i Comuni ricorrenti lamentano la mancata considerazione, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, delle opzioni alternative e della c.d. opzione zero al tipo di intervento richiesto.
La censura è condivisibile.
La procedura di impatto ambientale mira ad assicurare che siano fornite determinate informazioni essenziali al fine di valutare le ripercussioni sull’ambiente di un progetto.
La normativa vigente (cfr. l’art. 21, comma 2, lett. b, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152,  e l’art. 1, comma 1, lett. c, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10) pretende che siano identificate e valutate le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, con l’indicazione delle principali ragioni della scelta effettuata, al fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo scopo di evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa (cfr. Consiglio si Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246). Nel caso in esame rispetto a quanto prescritto dalle norme citate il giudizio di compatibilità ambientale risulta incompleto.
Il parere infatti alle pagg. 39 e 40 afferma di avere valutato quali alternative al progetto la depurazione in situ del percolato, e l’allacciamento e scarico in fognatura, ma di averle scartate perché, benché possano portare ad una riduzione dei costi di gestione, non risolvono il problema dell’infiltrazione delle acque di pioggia e della conseguente produzione di percolato, che può essere affrontata solo intervenendo all’origine del problema.
Il parere prosegue dichiarando di non avere considerato l’opzione zero, consistente nel non effettuare alcun tipo di intervento, perché questa comporterebbe maggiori rischi ambientali connessi alla produzione di percolato.
Tali elementi di analisi, come dedotto dai Comuni ricorrenti, contraddicono la ratio delle norme citate.
Infatti, tenuto conto che la finalità principale del progetto dichiarata è quella di risolvere il problema dell’infiltrazione delle acque di pioggia, risulta
ingiustificatamente omessa la considerazione, come alternativa alla riattivazione della discarica o come opzione zero di questa specifica modalità di intervento, anche la riqualificazione del sito ottenibile dal semplice rifacimento della copertura, e manca quindi l’indicazione di un parametro essenziale ad evidenziare se le ripercussioni ambientali che derivano dalla riattivazione della nuova discarica siano proporzionate ed adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissi. La censura di cui al secondo motivo deve pertanto essere accolta".

T.A.R. Veneto, Venezia, 08.03.2012, n. 333

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