Non sempre e necessariamente un Comune ha interesse a ricorrere contro l’ampliamento di una cava
Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 216 del 2013.
Scrive il TAR: "ritiene il Collegio che il ricorso debba essere giudicato inammissibile per carenza d’interesse in capo al Comune di Vedelago. Infatti, il Comune ricorrente sostiene di avere interesse ad impugnare l’approvazione del progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale conseguita dalla Ceotto s.r.l., in ragione del pregiudizio ai valori ambientali e paesaggistici conseguente all’ampliamento della cava, che avrebbe così “raggiunto una dimensione straordinaria” nell’ambito del territorio comunale. Invero, tale pregiudizio ambientale – paesaggistico, fondante l’interesse al ricorso da parte del Comune, non risulta affatto dimostrato. Infatti, un identico ampliamento della cava “Casacorba”, pari a 700.000 mc. era stato già autorizzato nel 2001. In conseguenza di tale ampliamento la cava aveva raggiunto la dimensione di oltre 4.000.000 di mc. Pertanto, l’incidenza ambientale e paesaggistica dell’ultimo ampliamento di ulteriori 703.496 mc. è relativamente modesta, considerato anche il contesto paesaggistico interessato da tale intervento che, come si legge nel parere n. 223 del 14.01.2009 della Commissione Regionale V.I.A., allegato all’autorizzazione, “ non presenta particolari
elementi caratterizzanti da porre in evidenza, né ha particolare carattere scenico”, in quanto, “nelle vicinanze vi sono elettrodotti, altre cave, zone industriali, infrastrutture viarie… la valenza paesaggistica della zona si è, pertanto, decisamente degradata”. Inoltre, il progetto autorizzato prevede interventi di ricomposizione ambientale ai sensi dell’art. 44 L.n. 44/1982, valutati positivamente in termini di adeguatezza e congruità dalla medesima Commissione Regionale V.I.A. Pertanto, in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio verificatosi in danno degli interessi rappresentati dal Comune per effetto del provvedimento impugnato, non può configurarsi un interesse al ricorso in capo a quest’ultimo".
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