Quali attività commerciali si possono fare all’interno delle stazioni di servizio (a proposito di legislatore insipiente)

23 Gen 2013
23 Gennaio 2013

 Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, contenente “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, all’art. 1 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancita dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

    a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

    b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.

 

Nonostante l’asserita abrogazione delle normative che prevedono dei limiti numerici/quantitativi alle attività economico-commerciali, all’art. 17, c. 4, del medesimo Decreto Legge si prevede che: “All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      "8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

      a) l'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

      b) l'esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza  della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;

      c) la vendita di ogni bene e servizio, nel  rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale”.

Dunque, in base ad una interpretazione strettamente letterale, all’interno delle stazioni di servizio sono ammesse solamente le attività commerciali previste dall’art. 5, c. 1, lett. b), l. 25.08.1991 n. 287, ossia gli “esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)”, con le limitazioni previste dagli artt. 64 e 71 del D. Lgs. 59/2010 in tema di sorvegliabilità, di rispetto della normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei requisiti professionali e di onorabilità

Al contrario, per altre attività similari o comunque strettamente connesse a quelle testé citate - tra cui quelle previste dall’art. 5, c. 1, lett. a), l 25.08.1991, n. 287 aventi ad oggetto gli “esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)”- la possibilità di realizzarle all’interno delle aree di servizio è subordinata al rispetto dei limiti quantitativi e dimensionali previsti dalla l.r. Veneto 21 settembre 2007, n. 29 concernete la “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Quanto esposto è confermato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 05 giugno 2012, pubblicata nel BUR n. 49 del 26.06.2012.

Alla luce della normativa adottata nasce spontaneo un quesito: l’intenzione del legislatore non era di favorire la libertà di iniziativa economica sancita dalla Costituzione e dalle normative comunitarie abolendo ogni tipologia di restrizione alla libera concorrenza?

dott. Matteo Acquasaliente

DGRV n. 1010 del 2011

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