Quando il contratto viene registrato non è più necessario comunicare all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza la “cessione del fabbricato”
L’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191), ha introdotto l’obbligo di segnalare all’Autorità Locale di P.S. la cessione di un fabbricato (anche in locazione o comodato) o di parte di esso.
L’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 ha previsto che, nel caso di locazione o di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, la registrazione assorbe l’obbligo di comunicazione.
Alleghiamo la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno n. 557/LEG/912.138 del 20 luglio 2012 e la nota della Questura di Vicenza del 31 luglio 2012.
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