Quando il PAT incide su aspettative assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento è illegittimo se non è motivato
La sentenza del TAR Veneto n. 621 del 2013, già allegata al post che precede, ha ritenuto illegittmo il PATi per difetto di motivazione.
Scrive il TAR: "In particolare risulta fondato il primo motivo di ricorso, laddove si lamenta il difetto di motivazione dell’art. 19.2.5, che imprime all’area della Meccanica Masi una disciplina eterogenea rispetto alla generalità della Z.I.P., disciplina volta alla riconversione ed al blocco di nuovi interventi, andando così ad incidere su di una aspettativa qualificata dell’odierna ricorrente.
2.1. Posto che, secondo la consolidata giurisprudenza, i Comuni godono di un ampio potere discrezionale in materia urbanistica, e che l'adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale non esige una specifica motivazione delle singole determinazioni assunte, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano urbanistico. Posto ancora che, in sede di controllo di legittimità, non è consentito al giudice amministrativo di entrare nel merito delle scelte pianificatorie, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da vizi evidenti di illogicità e contraddittorietà; sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso.
Ciò premesso, la stessa giurisprudenza, ritiene necessaria un'apposita e specifica motivazione quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto, come quelle che traggono origine da un piano di lottizzazione approvato, da accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, oppure da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia (Cfr., fra le tante, Cons. Stato, n. 133/2011; n. 7492/2010; n. 2545/2010; n. 4166/2005; n. 2386/2003).
Pertanto, va ricordato che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, quando lo strumento urbanistico incide su aspettative assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento, è necessaria una motivazione specifica sulla nuova destinazione conferita alle aree interessate
Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie sussisteva in capo alla Meccanica Masi una posizione di aspettativa qualificata, meritevole di specifica considerazione, al mantenimento della destinazione preesistente del lotto acquistato, cui occorreva corrispondere con una puntuale e specifica motivazione.
Ciò risulta evidente, ad avviso del Collegio, ove si consideri che la ditta ricorrente, nel 2002, non ha operato un semplice acquisto, dal Consorzio Z.I.P. (costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Padova), di un lotto di terreno edificabile, bensì ha operato un acquisto mirato e vincolato all’edificazione di un complesso produttivo. Questa era infatti la causa concreta dell’atto di acquisto stipulato il 21 giugno 2002, come evincibile dal disciplinare per l’assegnazione delle aree nella zona industriale e portuale di Padova, adottato dal Consorzio e richiamato nell’atto di acquisto. Anzi, in tale disciplinare si prevede che l’area assegnata dovrà essere utilizzata esclusivamente per l’edificazione di stabilimenti industriali, ed addirittura, che le superfici rimaste inutilizzate entro il periodo di sei anni dalla data di stipulazione del contratto di vendita potranno essere rivendicate dal Consorzio. E d’altra parte tale previsione è coerente con la disciplina urbanistica dell’area Z.I.P. impressa dal legislatore del 1969, che ha inteso creare un’area formata da terreni espropriati ai proprietari privati, da destinare esclusivamente e necessariamente all’impianto di stabilimenti industriali. A ciò si aggiunga che il prezzo di vendita del lotto era comprensivo anche degli oneri di urbanizzazione, trattandosi di area già urbanizzata.
Pertanto, dal complesso degli elementi appena considerati emerge che la posizione della Meccanica Masi non è parificabile a quella di un qualsiasi cittadino proprietario di un’ area edificabile, avendo essa un preciso diritto – dovere, derivante dal contratto, dal disciplinare e dalla legge, a realizzare un insediamento produttivo. Piuttosto, la posizione della stessa appare assimilabile a quella del soggetto parte di una convenzione di lottizzazione.
In conclusione, la specificità del caso era tale da determinare un affidamento consolidato nel mantenimento della disciplina urbanistica esistente come impressa addirittura a livello legislativo nazionale, oltre che a livello regolamentare e di piano regolatore generale. Tale posizione di affidamento è confliggente con la scelta delle amministrazioni procedenti di escludere l’area di proprietà della Meccanica Masi dagli “Ambiti di urbanizzazione consolidata con destinazioni prevalentemente produttive – commerciali – direzionali” di cui all’art. 19.2.2, per inserirla, invece, nell’ “Ambito di riconversione e riqualificazione” di cui al successivo art. 19.2.5., con l’effetto di bloccare nuovi interventi di edilizia industriale.
Ne consegue che la scelta pianificatoria - di congelare lo sviluppo della zona Z.I.P., solo con riferimento all’ara residuale all’interno della quale ricade la proprietà della ricorrente, lasciando invece invariate, per la massima parte della zona Z.I.P., le facoltà edificatorie - doveva essere motivata, in maniera incisiva e singolare, con l’indicazione delle ragioni di pubblico interesse che avevano indotto le amministrazioni procedenti all’adozione di tale scelta.
Ritiene il Collegio che, sotto tale profilo, la motivazione addotta dal P.A.T.I. sia, invece, totalmente assente, pur in presenza di una consistente compressione delle aspettative, in questo caso della Meccanica Masi, assegnataria del lotto rimasto ancora inedificato e ricompreso nell’ambito di riconversione.
Né può dirsi, come sostengono le amministrazioni resistenti, che tale scelta pianificatoria sia stata giustificata dall’intenzione di formare, per mezzo delle aree della zona Z.I.P. più periferiche, come quella della ricorrente, una sorta di “zona cuscinetto” con la zona abitata. Posto che tale finalità non risulta espressa nel piano ed in ogni caso, dall’esame della “carta della trasformabilità” allegata al P.A.T.I., risulta che insediamenti residenziali sono presenti anche in prossimità di altre parti periferiche dell’area Z.I.P. (v. quelle finitime poste a sud di Corso Stati Uniti) le quali, diversamente, mantengono intatte la loro concreta destinazione industriale e le facoltà connesse, ricadendo nell’ ambito di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 19.2.2.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto essendo fondato il primo motivo di gravame".
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