Quando il sindaco può tirare al piccione

09 Gen 2013
9 Gennaio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1536 del 2012 si occupa del ricorrente tema dell'abbattimento dei piccioni ordinato dai sindaci.

Il TAR afferma che devono essere applicati gli artt. 18 e 19 della L.n. 157/1999, che richiedono un piano di abbattimento regionale e"metodi ecologici" da utilizzare nell'abbattimento.

Scrive il TAR: "Dall’esame del provvedimento impugnato risulta evidente il venire in essere di un vizio di violazione di legge e con riferimento al connaturato disposto di cui agli art. 18 e 19 della L.n. 157/1999. Detta normativa, costituente un complesso di “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ha disciplinato il percorso procedimentale in base al quale è possibile effettuare i controlli sulla fauna selvatica “per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”.
Dette norme sopra ricordate hanno precisato che…”tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento”.
L’applicazione della L. n.157/1999 ai colombi oggetto del provvedimento impugnato deve ritenersi inequivocabile, considerando il fatto che la disciplina sopra richiamata è diretta a tutelare la fauna indistintamente richiamata e, quindi, tutte le specie selvatiche che compongono detta fauna.
Detta equiparazione è stata, peraltro, sancita già da questo Tribunale con precedenti pronunce (sentenza n. 471/2010) laddove si è ammesso, tra l’altro, che il regime del contenimento proprio delle specie selvatiche, non possa che attuarsi con i metodi ecologici e con le prescrizioni di cui all’art. 19 sopra citato.
3. Nel caso sottoposto a questo Collegio il Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta ha ritenuto di non applicare il disposto normativo contenuto nella L. n. 157/1999 e con riferimento agli articoli sopracitati. Detta “non applicazione” è evidente laddove si consideri come non vi sia menzione, nell’ordinanza impugnata, del parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica così, come, non vi sia traccia alcuna sia, dei “metodi ecologici” da utilizzare nell’abbattimento sia, ancora, dell’indispensabile “piano di abbattimento regionale”.

Ricorrendone i presupposti, peraltro, il sindaco potrebbe emanare ordinanze contingibili e urgenti che prescindano dai suddetti presupposti: "Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2109 del 08-05-2007) il potere del Sindaco di emanare provvedimenti d'urgenza è circoscritto all’individuazione di precisi presupposti, attestanti l’eccezionalità e l’urgenza, assistiti da un onere motivazionale che dia conto dell’esistenza di una “di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria”.
4. E’ allora evidente come il già rilevato vizio di violazione di legge sia correlato al venire in essere dell’ulteriore vizio del difetto di motivazione e, ciò, ove si consideri come l’ordinanza impugnata non faccia menzione alcuna dell’attività istruttoria esperita, suscettibile di individuare quelle eccezionali ragioni sopra citate e che avrebbe legittimato una deroga alla disciplina nazionale sopra ricordata".

Ma siamo propri sicuri che non possano arginare i colombi utilizzando metodi più intelligenti dell'abbattimento cruento?

sentenza TAR Veneto 1536 del 2012

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