L’acquisizione ex art. 42–bis del D.P.R. 327/01 può essere disposta anche se la mancanza di procedura espropriativa discende dal consenso del proprietario dell’epoca
La sentenza del TAR Veneto n. 1553 del 2012 si occupa dell'istituto della acquisizione di terreni sui quali siano stati realizzate opere pubbliche senza procedura espropriativa.
Con il ricorso era stato censurato il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 42–bis del D.P.R. 327/01, sussistendone i presupposti indicati dalla normativa, è stata acquisita una porzione di terreno di proprietà dei ricorrenti, già utilizzata quale sede per un serbatoio idrico asservito all’acquedotto comunale, per consentire l’approvvigionamento idrico delle contrade circostanti. La realizzazione di detto manufatto risale agli anni ’60, in forza di una autorizzazione allora concessa dal padre dei ricorrenti.
Il TAR ha ritenuto legittima la procedura acquisitiva: "ritenuto, con riguardo alla sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 42 – bis, che risulta incontestata l’impossibilità di giungere ad un accordo bonario fra le parti per il trasferimento della proprietà della particella de qua, sulla quale tuttavia esiste un’opera di interesse pubblico (acquedotto comunale affidato in gestione alla società Alto Vicentino Servizi s.p.a. di Thiene), nonché la mancata attivazione delle procedure espropriative; che l’amministrazione ha provveduto a ribadire l’importanza del mantenimento in loco dell’opera pubblica; che tali dati giustificano e legittimano il potere esercitato ai sensi dell’art. 42-bis, della cui conformità alla carta costituzionale ed alla CEDU non vi è ragione di dubitare, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali sul punto specifico (cfr. C.d.S, VI, n. 1438/2012), che il Collegio condivide".
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!