Retta per anziani inseriti in strutture residenziali: per il CDS rilevano anche i redditi non rientranti tra quelli utili per il calcolo dell’ISEE
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della terza sezione n. 1631 del 21 marzo 2013, è ritornato sulla questione dei regolamenti comunali sulla integrazione della retta di anziani inseriti in strutture residenziali.
Il Supremo organo di giustizia amministrativa ha riformato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva ritenuto illegittimo il regolamento comunale di Terni, nella parte in cui ricomprendeva nel reddito dell’anziano anche le entrate non assoggettabili alla denuncia dei redditi, quali la rendita INAIL, la pensione di guerra e l’indennità di accompagnamento, per presunto contrasto con l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 109/1998, che così recita: “Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.”
Il primo giudice interpretava questa norma nel senso che questi criteri ulteriori fissati dagli enti erogatori non dovessero riguardare la valutazione del reddito, perché il reddito è già ricompreso come principale criterio dell’indicatore della situazione economica equivalente, che in sostanza sarebbe intoccabile.
Il Consiglio di Stato, invece, afferma, citando la sua precedente sentenza n. 5154/2012, che: “gli Enti erogatori possono legittimamente integrare la disciplina in tema di ISEE di cui al D.Lgs. n. 109/1998, prevedendo nei loro regolamenti di tener conto anche di redditi non imponibili e non considerati nella ISEE - quali la pensione di invalidità e la indennità di accompagnamento - ai fini della valutazione della situazione economica degli assistiti per la compartecipazione alle spese per il ricovero in strutture assistenziali, anche se tali redditi non rientrano tra quelli utili per il calcolo dell’ISEE.”
Si tratta di una statuizione di fondamentale importanza, dal momento che riconosce alla regolamentazione locale sulla compartecipazione alla retta di valutare in maniera più aderente alla realtà la situazione reddituale individuale.
avv. Marta Bassanese
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