Nota di chiarimenti della Regione sul PAI
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni contenute all’art. 5 del NdA del PAI relative alle “zone di attenzione” la Regione del Veneto ha inviato ai Comuni e alle Province interessate una nota di chiarimenti.
Per quanto concerne l’applicazione della norma bisogna distinguere in:
“a) in sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti – art. 5 comma 3 – e al di fuori dalla fattispecie di cui all’art. 8 comma 2, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità alle disposizioni generali riportate nell’art. 8 medesimo.
b) in sede di redazione del PAT (o PATI) – art. 5 comma 4 – la valutazione stabilita al comma 4 dell’art. 5 può esser fatta contestualmente alla redazione del piano, oppure rinviata alla fase di redazione del Piano degli Interventi (PI). Perché la valutazione stabilita al comma 4 dell’art. 5 possa essere rinviata alla fase di redazione del PI è necessario che le zone di attenzione vengano ricomprese nella carta delle fragilità entro aree “non idonee” oppure come entro aree “idonee a condizione”, di cui alla L.R. 11/2004 e che le condizioni imposte per l’idoneità comprendano anche la valutazione delle condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. Tra le condizioni imposte potrà esserci direttamente l’eventuale espletamento delle procedure per l’attribuzione del grado di pericolosità. Nel caso di un PAT già approvato, le disposizioni del citato comma 4 dell’art. 5 del PAI vanno comunque applicate nella fase della redazione del PI. Va rimarcato che nelle zone di attenzione individuate nella tavola delle Fragilità all’interno di aree non idonee o di aree idonee a condizione valgono comunque sia le specifiche norme d’attuazione del PAT sia le norme tecniche del PAI, in particolare le prescrizioni generali riportate all’art.8.”
dott.sa Giada Scuccato
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