Nota di chiarimenti della Regione sul PAI
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni contenute all’art. 5 del NdA del PAI relative alle “zone di attenzione” la Regione del Veneto ha inviato ai Comuni e alle Province interessate una nota di chiarimenti.
Per quanto concerne l’applicazione della norma bisogna distinguere in:
“a) in sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti – art. 5 comma 3 – e al di fuori dalla fattispecie di cui all’art. 8 comma 2, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità alle disposizioni generali riportate nell’art. 8 medesimo.
b) in sede di redazione del PAT (o PATI) – art. 5 comma 4 – la valutazione stabilita al comma 4 dell’art. 5 può esser fatta contestualmente alla redazione del piano, oppure rinviata alla fase di redazione del Piano degli Interventi (PI). Perché la valutazione stabilita al comma 4 dell’art. 5 possa essere rinviata alla fase di redazione del PI è necessario che le zone di attenzione vengano ricomprese nella carta delle fragilità entro aree “non idonee” oppure come entro aree “idonee a condizione”, di cui alla L.R. 11/2004 e che le condizioni imposte per l’idoneità comprendano anche la valutazione delle condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. Tra le condizioni imposte potrà esserci direttamente l’eventuale espletamento delle procedure per l’attribuzione del grado di pericolosità . Nel caso di un PAT già approvato, le disposizioni del citato comma 4 dell’art. 5 del PAI vanno comunque applicate nella fase della redazione del PI. Va rimarcato che nelle zone di attenzione individuate nella tavola delle Fragilità all’interno di aree non idonee o di aree idonee a condizione valgono comunque sia le specifiche norme d’attuazione del PAT sia le norme tecniche del PAI, in particolare le prescrizioni generali riportate all’art.8.”
dott.sa Giada Scuccato

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