Una struttura lignea di sostegno di una rete antigrandine non ha rilevanza edilizia
Lo ha deciso il TAR Veneto nella sentenza n. 1542 del 2012.
Scrive il TAR: "L’opera oggetto di ordine di demolizione è costituita da una scarna intelaiatura lignea, di modeste dimensioni, costituita da materiale facilmente rimovibile, priva di strutture murarie di appoggio e di sostegno, che ha la funzione provvisoria di sostenere, durante la sola stagione estiva, una rete antigrandine di protezione dell’orto del ricorrente dai violenti nubifragi estivi.
Ritiene il Collegio che tale tipo di manufatto, per le sue limitate dimensioni e la sua precarietà, non abbia rilevanza edilizia, non rappresentando una modifica apprezzabile del territorio.
In secondo luogo, si ritiene che non sia nemmeno applicabile alla fattispecie in esame l’art. 12.4 c. 6 del regolamento edilizio comunale, che impone il rispetto della distanza minima dal confine, di almeno mt. 1,50, in relazione ai pergolati, alle tende parasole, e alle pompeiane.
Infatti, l’opera in oggetto non si presta ad essere ricompresa, sia sotto il profilo strutturale che funzionale, in alcuna di tali tipologie di opere.
Infatti, sia i pergolati, sia le tende parasole, sia le “pompeiane”, hanno la funzione di ombreggiare giardini o terrazze, e dunque hanno un certo impatto a livello di edilizia e di rapporti di vicinato, in quanto limitano il passaggio di aria e luce.
Viceversa, nel caso di specie, siamo in presenza di una struttura costituita da pochi assi che in alcun modo possono ostacolare il passaggio dell’aria e della luce.
Pertanto, l’opera in questione, non può essere considerata abusiva, non essendo soggetta ad alcun titolo abilitativo, né posta a distanza irregolare dal confine, non rientrando tra i manufatti contemplati dal regolamento edilizio in materia di distanze".
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