Il contratto di nolo a freddo appartiene al genus delle locazioni
Il T.A.R. Veneto statuisce che il contratto di nolo a freddo non rientra nella categoria contrattuale dell’appalto ex artt. 1655 e ss. c.c., ma in quella delle locazioni ex artt. 1571 e ss c.c..
Nella sentenza n. 1405/2014 si legge: “Parimenti infondato è il quarzo mezzo di gravame con il quale si sostiene che mediante i contratti di noleggio a freddo di due mezzi, che parte ricorrente qualifica come contratti di subappalto, il r.t.i. aggiudicatario avrebbe illegittimamente “tentato di recuperare la disponibilità di mezzi necessari allo svolgimento del servizio”, avendo la giurisprudenza, anche di questa Sezione (T.A.R. Veneto, sez. I, 18 settembre 2009, n. 2416), definitivamente chiarito che tale figura contrattuale va ricondotta nell’alveo del contratto di locazione di cui agli artt. 1571 e ss. del Codice Civile, sicché non può affermarsi che nel caso di specie il r.t.i. aggiudicatario abbia fatto ricorso ad un contratto di subappalto, avendo al contrario soltanto preso a nolo alcuni macchinari ulteriori rispetto a quelli già posseduti, in qualità di dotazione minima richiesta dal capitolato speciale d’appalto, per l’esecuzione del servizio oggetto di gara.
Né, sotto altro profilo, può ritenersi che uno dei due contratti di nolo a freddo sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 84 del Codice della Strada in quanto il noleggiatore non risulterebbe iscritto nell’albo degli auto trasportatori, non rilevando tale circostanza ai fini della validità del contratto predetto, posto che il servizio di sgombero neve, sostanziandosi nel passo e ripasso sul tratto stradale di competenza, non integra alcuna un’attività di trasporto (cfr., in tal senso, T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 7 giugno 2010, n. 151)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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