Una tettoia con utilizzazione industriale aumenta la superficie coperta ed è soggetta a contributo concessorio

30 Ago 2012
30 Agosto 2012

La questione è stata così decisa dal TAR Veneto con la sentenza n. 1100 del 2012.

Scrive il TAR: "ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato di quantificazione degli oneri per il rilascio della concessione edilizia, abbia correttamente applicato la normativa sopra citata al caso di specie, riguardante l’edificazione di una tettoia, che viene descritta dalla difesa dell’amministrazione resistente e senza contestazioni specifiche da parte della ricorrente, come di estensione pari a mq. 1626, con pilastri e fondazioni in cemento armato e tetto in lastre ondulate di fibrocemento, occupante lo spazio fra due preesistenti capannoni, in modo da metterli in collegamento fra loro.
Infatti, si tratta di una vera e propria costruzione che ha comportato l’ampliamento della superficie coperta esistente, avente destinazione industriale, e come tale soggetta ai contributi dovuti per il rilascio della concessione edilizia.
La ditta ricorrente sostiene in proposito che, in concreto, tale costruzione non sarebbe destinata ad attività produttiva, bensì ad attività accessoria di carico e scarico delle merci, e pertanto non dovrebbe essere assoggettata al contributo ecologico previsto per le opere destinate ad attività produttive industriali o artigianali.
Si ritiene, invece, che, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, il contributo in esame sia dovuto sul solo presupposto dell’ampliamento della superficie coperta, la quale necessariamente seguirà la destinazione industriale della superficie preesistente, a prescindere dallo specifico e concreto uso che poi la ditta faccia di quel nuovo spazio coperto; che potrà essere direttamente o indirettamente destinato ad attività produttiva, anche in ragione delle concrete e mutevoli esigenze dell’impresa, senza che ciò influisca sull’ assoggettamento della nuova costruzione al contributo.
2.3. Per le medesime ragioni, anche la delibera consiliare n. 26 del 7 marzo 1995, di cui ha fatto puntualmente applicazione l’amministrazione comunale, appare legittima, in quanto, la normativa statale e quella regionale sopra riportate, non richiedevano al Comune di prevedere una differenziazione di trattamento, all’interno di ciascun impianto produttivo, fra spazi coperti effettivamente e direttamente destinati ad attività produttiva e spazi coperti destinati ad attività accessorie rispetto a quella prettamente produttiva, bensì solo di parametrare il contributo ecologico alle situazioni locali ed ai tipi di attività produttiva. Ebbene, in applicazione di tale criterio, il Comune di Altavilla Vicentina, tenendo conto delle diverse attività esercitate nell’ambito del suo territorio, ha correttamente effettuato una distinzione tra le attività di tipo industriale e quelle di tipo artigianale, prevedendo per ciascuna di esse una diversa quota del contributo da moltiplicare per i mq. di superficie coperta".

sentenza TAR Veneto 1100 del 2012

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