Utilizzabilità nel giudizio amministrativo o ai fini della emanazione di un provvedimento di una CTU svolta in un processo civile

19 Ott 2012
19 Ottobre 2012

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 17 maggio 2012 n. 2847, sancisce espressamente che il giudice amministrativo può utilizzare le prove, ammesse e prodotte tra le medesime parti – ma anche tra parti diverse – in un altro processo, al fine di accertare l’esistenza di un abuso edilizio: nello specifico ritiene “inaccoglibili” le censure dedotte da parte appellante in quanto “fondate su una asserita acritica utilizzazione da parte del primo giudice di elementi probatori acquisiti nell'ambito di altri procedimenti intercorsi tra l'appellante e l'appellato, anche e soprattutto laddove si spingono a sostenere l'asserita inutilizzabilità degli elaborati peritali ivi formati nell'odierno giudizio”.

La sentenza de qua ammette la piena utilizzazione della CTU disposta nell’ambito del giudizio civile ancora pendente tra le parti, nonché dell’elaborato redatto dal CTU nel corso del giudizio penale, conformandosi a quanto in precedenza già affermato dal Supremo Consesso Amministrativo: “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata”(Cons. Stato, sez. V, 19.01.2009, n. 223) ed in precedenza ribadito anche dalla Cassazione (Cass. civile, sez. II, 19.09.2000, n. 12422)

La sentenza in esame, ancora, sembra indicare il modus procedendi che il giudice amministrativo deve seguire per valutare adeguatamente tali risultanze probatorie: “Sotto altro profilo, il primo giudice non ha affatto acriticamente recepito le indicazioni probatorie contenute negli elaborati resi dai consulenti tecnici d'ufficio nominati sia in sede di giudizio civile che dal pubblico ministero in sede penale” (...) “Dette risultanze sono state accuratamente vagliate dal primo giudice”.

Anche la P.A. può utilizzare e porre alla base di un proprio provvedimento le risultanze di una CTU.

Segnaliamo, peraltro, che la recente sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, n. 1109 del 06.08.2012 (si veda in questa blog il post del 10 settembre 2012) annulla un provvedimento amministrativo di demolizione di opere eseguite in assenza di un permesso di costruire dacché “il provvedimento ora impugnato è unicamente fondato sui risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, posta in essere nell’ambito di un distinto e differente giudizio civile instaurato dai ricorrenti” e ancora “sul punto deve verificarsi l’esistenza di un costante orientamento che, in materia istruttoria del procedimento, obbliga l’Amministrazione allo svolgimento di una corretta attività propedeutica e di verificazione dei fatti in causa, attività assolutamente non delegabile ad altre strutture o giudicati peraltro tutt’ora in corso di svolgimento”.”

Lo stesso T.A.R. Veneto quindi, pur riconoscendo che la CTU prodotta dal controinteressato e riguardante il connesso e pendente processo civile, possa chiarire la natura di abuso edilizio dell’opera in esame, ritiene non sufficiente l’istruttoria svolta dall’ente in quanto “l'Amministrazione si è limitata a rappresentare ed a porre a fondamento della determinazione assunta, esclusivamente, quegli elementi contenuti nella consulenza tecnica riferita al diverso giudizio, senza procedere ad un'adeguata valutazione e fondamento degli stessi”.

Va segnalato, peraltro, che la CTU era stata svolta in un processo civile nel quale era parte sia il Comune sia l’autore del presunto abuso, i quali erano assistiti dai rispetti consulenti tecnici di parte, cosicchè le risultanze della CTU sono apparse al Comune sufficienti ai fini dell’emanazione del provvedimento poi annullato dal TAR.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza CDS 2847 del 2012

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