Come va applicato l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968?
Il T.A.R. Bolzano, pur dando atto della “poca chiarezza” della norma, in un’articolata sentenza giunge a confermare che i commi 2 e 3 del D.M. n. 1444/1969 si applicherebbero solo alle Zone C. (“Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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