La distanza di cui all’art.9 comma 1 punto 3 del DM 1444/1968 si applica anche quando uno solo dei fabbricati si trovi in zona C

27 Set 2013
27 Settembre 2013

Lo specifica la sentenza del TAR Veneto n. 1105 del 2013,

Scrive il TAR: "3. E’, infatti, infondato anche il secondo motivo alla base del ricorso, nell’ambito del quale si sostiene la violazione dell’art.9 comma 1 punto 3 del DM 1444/1968, nella parte in cui sancisce, per quanto concerne le zone C), la necessità che si rispetti la distanza pari al fabbricato più alto.
3.1 Non è condivisibile, sul punto, l’interpretazione della norma sopra citata posta in essere dalla parte ricorrente, in base alla quale la distanza pari al fabbricato più alto costituirebbe limite da applicare solo qualora entrambi gli edifici si trovino in Z.T.O. "C" e, non, anche nella diversa ipotesi - corrispondente al caso di specie -, in cui uno soltanto dei fabbricati si trovi in zona "C" e l'altro incida, invece, in una zona completamente diversa.
3.2 La semplice lettura della disposizione sopra citata evidenzia come la distanza in questione debba necessariamente riferirsi al caso in cui il fabbricato “erigendo” incida sulla zona C e, ciò, senza che sia possibile desumere dalla norma stessa l’intento del Legislatore di introdurre una qualche differenzazione di disciplina rispetto all’ipotesi attinente al caso di specie. E’ del tutto evidente che considerare ammissibile l’interpretazione di parte ricorrente porterebbe a disciplinare in modo diverso situazioni  analoghe, rendendo ammissibile l’applicazione del diverso limite della distanza dei 10 metri, di cui al punto 2 dello stesso art. 9, nell’ipotesi in cui il fabbricato principale sia situato su un’area diversa da quello da realizzare".

sentenza TAR Veneto 1105 del 2013

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