Le Regioni non possono delegare alcune competenze sui rifiuti alle Province, senza che la legge statale lo consenta
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge laziale che delegava alle Province alcune funzioni amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti – che le Regioni stesse avrebbero dovuto esercitare ai sensi del Codice dell’ambiente – e in particolare: l’approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie; l’autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui all’ipotesi che precede; quella all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, con alcune eccezioni, e di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura e di raccolta ed eliminazione degli olii usati; le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.
Qualora lo Stato – nelle materie di sua competenza legislativa esclusiva – conferisca alle Regioni determinate funzioni amministrative, queste ultime non possono essere riallocate presso altro Ente infraregionale. Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell’assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell’ambito di cui si tratta, il d.lgs. 152/2006.
Post di Alberto Antico – avvocato
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