Ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327, la P.A. ha l’obbligo o di demolire o di acquisire
Il comma 1 dell'articolo 42 bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327 stabilisce che: "1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene".
Il TAR specifica che l'espressione "può disporre che esso sia acquisito" non significa che la P.A. sia libera anche di non decidere niente, ma che va intesa nel senso che essa è obbligata a scegliere tra la demolizione dell'opera (e la restituzione del'area al proprietario) e l'acquisizione dell'area.
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