La giurisdizione in materia di revoca di un contributo per un impianto fotovoltaico per inadempimento del beneficiario non spetta al TAR
Il TAR afferma che la revoca di un contribuito pubblico (per un impianto fotovoltaico), a causa dell'inadempimento degli obblighi posti a carico del concessionario, non è un atto discrezionale, ma un atto paritetico dovuto, con la conseguenza che la giurisdizione in materia non spetta al TAR, ma al giudice ordinario.
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