Le controversie relative all’indennizzo dell’espropriazione sanante spettano al G.A.
Il T.A.R. Brescia si occupa dell’acquisizione sanante prevista dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ovvero del provvedimento con il quale l’Amministrazione dispone di acquistare un bene privato che viene già utilizzato come pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di un atto dichiarativo della sua pubblica utilità. Il Collegio, nello specifico, si sofferma sulla natura dell’indennizzo (rectius del risarcimento del danno per l’attività illecita della P.A.) sancendo la competenza del Giudice Amministrativo.
Nella sentenza n. 1157/2014 infatti si legge: “Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione introdotta dall’Amministrazione resistente, atteso che, ciò di cui si controverte non è la corretta quantificazione di un’indennità di espropriazione, incontestatamente rimessa alla cognizione del giudice ordinario da sempre, bensì della determinazione del risarcimento dovuto a fronte di un’attività asseritamente non conforme alla legge, posta in essere dall’Amministrazione.
Non si ravvisa, dunque, ragione di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto, anche recentemente, il Consiglio di Stato (sentenza 993 del 3 marzo 2014), secondo cui, in tema di acquisizione sanante. posto che - al di là del nomen iuris attribuito dall'art. 42 bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327 - l'"indennizzo" costituisce nella sua eziologia un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della Pubblica amministrazione, le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. E’ innegabile, infatti, si legge nella suddetta sentenza: “che il presupposto dell'esercizio di siffatto potere ablatorio sia il pregresso cattivo uso dell'ordinario potere espropriativo, al quale sopravvive l'esigenza dell'amministrazione di continuare a trattenere il bene in considerazione della perdurante utilizzazione nell'interesse pubblico”.
Pertanto, il provvedimento ex art. 42 bis, quale strumento per porre rimedio all’originario “errore” in cui è incorsa la pubblica amministrazione nel non portare a conclusione il procedimento espropriativo nei termini previsti, rientra a pieno titolo nell’ambito dell’esercizio del potere ablatorio da parte dell’ente espropriante, con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo di ogni questione risarcitoria connessa allo stesso”.
dott. Matteo Acquasaliente
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