In materia di contributo concessorio quali atti hanno natura di regolamento e quali di atti paritetici: conseguenze

14 Nov 2014
14 Novembre 2014

Il TAR Umbria precisa che, in materia di contributo di concessione, mentre hanno natura regolamentare i provvedimenti previsti dagli artt. 5 comma 1, e 6 della legge n. 10 del 1977 (ora D.P.R. 380/2001), con i quali le Regioni e i Consigli comunali stabiliscono i criteri generali per la determinazione del contributo, hanno, invece, natura di atti paritetici tutti i restanti atti con i quali, in applicazione dei criteri legislativi e regolamentari stabiliti, il Comune quantifica le somme dovute e le pone a carico del titolare della concessione, sia a titolo di oblazione che a titolo di contributo. La distinzione incide sul regime delle impugnazioni, anche se entrambe le categorie sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, gli atti paritetici riguardano diritti soggettivi, soggetti alla giurisdizione esclusiva, nel termine di prescrizione decennale e non in quello di decadenza di 60 giorni, con l'azione di accertamento e non con quella impugnatoria.

Si legge nella sentenza n. 514 del 2014: "3. In limine litis, ritiene il Collegio di dover richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie inerenti in generale la contestazione degli oneri di urbanizzazione, qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di  determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili inanzi al g.a. in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di prescrizione, e a prescindere dall’impugnazione del relativo atto di imposizione (ex multis Consiglio di Stato sez V, 27 settembre 2004, n.6281, id. sez. V, 9 febbraio 2001, n.584, id. sez V, 21 aprile 2006, n.2258; C.G.A.S. 2 marzo 2007, n.64).

In materia di determinazione dell'entità dell'oblazione e del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione delle opere formanti oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 35 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, mentre hanno natura regolamentare i provvedimenti previsti dagli artt. 5 comma 1, e 6 della legge n. 10 del 1977, con i quali le Regioni e i Consigli comunali stabiliscono i criteri generali per la determinazione del contributo, hanno, invece, natura di atti paritetici tutti i restanti atti con i quali, in applicazione dei criteri legislativi e regolamentari stabiliti, il Sindaco quantifica le somme dovute e le pone a carico del titolare della concessione, sia a titolo di oblazione che a titolo di contributo: infatti, “ove si eccettuino le impugnative degli atti regolamentari recanti i criteri generali suindicati”, tutte le altre controversie relative all' an e al quantum delle somme dovute a tali titoli, riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti in relazione ai quali l'Amministrazione è sfornita di potestà autoritativa, dovendo compiere un'attività di mero accertamento in base ai parametri normativi prefissati (in questi esatti termini Consiglio di Stato sez V, 22 novembre 1996, n.1388; vedi anche T.A.R. Campania - Napoli sez III, 17 settembre 2009, n.4983; T.A.R. Lazio - Roma sez II,  15 novembre 2006, n.12461; T.A.R. Puglia - Lecce sez III, 13 maggio 2005, n.2744).

D’altronde osserva il Collegio come tale consolidato orientamento trovi oggi indiretta conferma dallo stesso art 1 comma 1-ter della legge 241/90 come novellato dalla L.15/2005 a mente del quale “la PA nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.

Ne consegue, pertanto, il diritto per i soggetti interessati di contestare, mediante azione di accertamento, l’erroneità della quantificazione operata dall’Amministrazione secondo i criteri fissati in via normativa o regolamentare, indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi” emanati, i quali si risolvono in definitiva in mere operazioni materiali (T.A.R. Campania Napoli sez III, 17 settembre 2009, n.4983) o di calcolo".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Umbria 514 del 2014

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