La Direttiva Bolkestien non si applica ai trasporti di taxi e di noleggio
Il T.A.R. Veneto stabilisce che le liberalizzazioni nelle attività commerciali, introdotta dalla Direttiva Bolkestein, non si applica né ai trasporti terrestri né a quelli acquatici.
Nella sentenza n. 1373/2014, proprio con riferimento ai trasporti acquatici, si legge: “Non pertinente è, poi, il riferimento alla violazione della c.d. direttiva Bolkestein ( Dir. Com. 2006/123/CE).
E’ nTAR Veneto sentenza 1373 del 2014oto e non merita particolare approfondimento che il sistema di trasporto pubblico è sottratto ai principi espressi dalla indicata norma comunitaria, così come recepiti dell’ordinamento nazione (d.l. 26 marzo 2011, n. 59) che espressamente ha escluso la “liberalizzazione” dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.
Tale esclusione è stata, poi, confermata dall’art. 3, lettera c) del d.l. 138/2011 che testualmente recita : “ … In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 166/2014, in riforma dell’antitetico orientamento assunto dal giudice di primo grado, ha ribadito e confermato l’orientamento la esclusione, da ogni forma di liberalizzazione, del settore oggetto del presente scrutinio”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!