Reiterazione del vincolo espropriativo con una variante
Il T.A.R. Veneto rileva che l’approvazione di una variante urbanistica impedisce la decadenza del vincolo d’esproprio per decorso del quinquennio, ex artt. 2 della legge n.1187/68 e 9 del d.P.R. n. 327/01.
Nella sentenza n. 1313 del 16 ottobre 2014 si legge che: “Giova, in proposito, evidenziare che il vincolo a Z.T.O. “F – Ospedale” ed a Z.T.O. “Viabilità” impresso sui terreni delle ricorrenti discende dalla variante al P.R.G. approvata nel 1998 e dalla successiva variante del 25 gennaio 1999 che aveva reiterato suddetta destinazione, successivamente confermata con deliberazioni del consiglio comunale n. 105 del 2001, n. 18 del 2002 e n.141 del 2003 di adozione della Variante al P.R.G. per la Terraferma definitivamente approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 3095/2004, peraltro non impugnata.
In conseguenza del susseguirsi delle menzionate varianti di approvazione e conferma dell’opera pubblica, il vincolo espropriativo è stato validamente reiterato impedendosi così, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la maturazione del termine di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, nonché di quello concernente le misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1092/1952.
A medesime conclusioni è giunta, in casi analoghi a quello in esame, anche la più recente giurisprudenza amministrativa la quale, nel ribadire che “ai sensi dell’art. 9, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il vincolo preordinato all’esproprio connesso alla previsione, nel piano regolatore generale, della realizzazione di un’opera di pubblica utilità (…), è sottoposto al temine di decadenza di cinque anni, trascorso il quale trova applicazione l’art. 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, regolante l’attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica”, ha altresì affermato che “la decadenza del vincolo espropriativo non esclude che l’Amministrazione, mediante il ricorso al procedimento di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici, possa reiterare il vincolo, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità di reiterazione” (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. IV, 28.10.2013, n. 5197).
Discende da quanto sopra riportato, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso con cui si afferma che la delibera di Giunta regionale n. 3284/2003 sarebbe stata adottata seguito di un’errata istruttoria all’esito della quale sarebbe stata dichiarata la conformità urbanistica dell’opera nonostante l’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo, stante la validità di detto vincolo per effetto delle suindicate delibere comunali e regionali”.
dott. Matteo Acquasaliente
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