Unicità del procedimento autorizzatorio per l’impianto di telecomunicazioni
Il TAR Lombardia afferma che il Comune, nel prevedere che il progetto volto alla realizzazione della sola torre dell’antenna radio debba essere separato dal procedimento autorizzatorio relativo all’impianto di telefonia, aggrava inutilmente il procedimento di autorizzazione: ciò si pone in contrasto sia con le disposizioni previste dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. 259 del 2003 sia con le esigenze di celerità e riduzione dei termini per l’autorizzazione all’installazione degli impianti di telecomunicazioni.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Non si applica il Dgls 259 2003, in quanto opere soggette a permesso, se il palo è privo di impianti- la infrastruttura in se per se in genere la presenta una ditta, e poi i gestori presentano i relativi impianti- con parere Arpav , ancora beni ambientali e il resto-
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