A che cosa hanno detto si i referendum veneto e lombardo?

23 Ott 2017
23 Ottobre 2017

I referendum del 22 ottobre 2017 in Veneto e in Lombardia hanno detto si alla attuazione in queste due regioni del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, il quale stabilisce quanto segue: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Le materie indicate al terzo comma del'articolo 117 sono le seguenti: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; 23 coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

Le lettere l), n) e s) del comma 2 dell'articolo 117 sono le seguenti:

  • l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • n) norme generali sull’istruzione;
  • s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

La lettera l)  è limitata all’organizzazione della giustizia di pace.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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