La Corte Costituzionale annulla la l.r. che esclude la VINCA per “Natura 2000”
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 65 della legge reg. Veneto n. 11 del 2014.
Tale articolo, in attesa di un’organica disciplina in materia di tutela della biodiversità, dettava una serie di misure a tutela della rete ecologica regionale «Natura 2000», in particolare stabilendo che la Giunta regionale dovesse definire specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché l’attuazione di una serie di interventi (realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idrogeologica con tecniche di ingegneria naturalistica; pianificazione e gestione forestale sostenibile; interventi di natura agro ambientale, produttivi e non, finanziati con la programmazione comunitaria; lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime di somma urgenza; interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi boschivi) non fosse assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
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